Con la Nota 16551/RU/DCGT del 21/04/2010, l’Agenzia delle Dogane aveva annunciato tempo fa l’avvio della sperimentazione della procedura di sdoganamento anticipato delle merci (cd. “Pre-clearing”) presso gli uffici doganali portuali. L’iniziativa in questione si basava sulla presentazione anticipata delle dichiarazioni doganali di esito rispetto all’arrivo della nave, ma  non era applicabile alle merci per le quali è richiesta la presentazione, ai fini dell’accettazione delle dichiarazioni, della  documentazione (certificazioni/nulla-osta) attestante l’esecuzione dei controlli di competenza di  altre Amministrazioni che intervengono nel processo di sdoganamento (es. autorità sanitarie). Con circolare Prot. 121784/RU del 25 ottobre 2013 l’Agenzia delle Dogane informa ora gli operatori che alla luce delle semplificazioni introdotte con lo Sportello Unico Doganale, riguardanti la presentazione della dichiarazione prima del rilascio delle certificazioni/nulla-osta  di competenza di altre Amministrazioni, e considerata la possibilità di avvalersi del  sistema di monitoraggio del traffico navale attuato dalle Capitanerie di Porto ai sensi del D. Lgs. 196/2005 (Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale), la procedura di pre-clearing è stata rivista ed estesa anche alle merci che richiedono certificazioni di competenza di Amministrazioni per le quali è attiva l’interoperabilità nell’ambito dello Sportello Unico Doganale.

 

Con la circolare in questione si impartiscono le istruzioni per l’attivazione in via sperimentale del cd. “sdoganamento in mare”, procedura applicabile al verificarsi concomitante delle seguenti condizioni:

  • nave monitorata;
  • attivazione dello Sportello Unico Doganale presso l’Ufficio delle Dogane competente sull’area portuale;
  • utilizzo delle Procedure telematiche per la gestione della  Temporanea Custodia da parte dei terminal che curano le operazioni di sbarco e la movimentazione dei container.

 

La circolare prevede in particolare che ciascun Ufficio delle Dogane competente sulle varie aree portuali emani, con apposito disciplinare di servizio, le disposizioni attuative delle istruzioni contenute nella circolare in oggetto, in considerazione della realtà organizzativa locale. Il disciplinare deve inoltre specificare le modalità con cui l’Ufficio delle Dogane segnala al responsabile del manifesto l’avvenuta autorizzazione alla convalida del manifesto e le modalità per lo scambio di informazioni:

  • dall’Ufficio delle Dogane alla Capitaneria di Porto per comunicare gli estremi del manifesto in corso di composizione
  • dalla Capitaneria di Porto all’Ufficio delle Dogane per comunicare
    • piano degli arrivi delle navi
    • inizio del monitoraggio
    • fine del monitoraggio
    • messaggi di allerta.

Per gli altri dettagli tecnici (es. relativi al trattamento e convalida del manifesto, al monitoraggio delle partite A/3 da parte del terminalista, ecc.) si rinvia al testo della circolare. In allegato alla circolare è disponibile anche un esempio di estratto del manifesto delle merci arrivate (MMA).

Allegati:

Agenzia Dogane – Note -121784RU – 25102013

Agenzia Dogane – Note -121784RU – Allegato – 25102013