Il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, agli articoli 15 e 17, reca disposizioni che limitano l’importazione e l’esportazione delle sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all’allegato I del regolamento e definite «sostanze controllate», nonché di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento si basa su di esse.  

Secondo quanto disposto dal protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, l’impiego di idroclorofluorocarburi è ancora consentito, anche nella fabbricazione di container intermodali. Sebbene l’importazione e l’immissione in commercio di container intermodali contenenti idroclorofluorocarburi o il cui funzionamento sia basato su tali sostanze siano vietate nell’Unione europea dal 2004, la dismissione di tali container non è obbligatoria.

I container intermodali utilizzati nel commercio internazionale, pertanto, di solito contengono ancora sostanze che riducono lo strato di ozono nelle schiume isolanti o negli impianti di refrigerazione collegati o integrati che usano sostanze controllate come refrigerante.

Il regolamento (CE) n. 1005/2009 detta norme più rigorose rispetto al protocollo di Montreal e vieta l’immissione in commercio di container intermodali contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento sia basato su di esse.

Convenzioni internazionali, quali la Convenzione relativa all’ammissione temporanea o la Convenzione sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale, stabiliscono che la libera circolazione dei container intermodali non debba essere limitata.

Conformemente alla Convenzione relativa all’ammissione temporanea, ratificata dalla Comunità e da tutti gli Stati membri, talune merci importate nel quadro di un’operazione commerciale, compresi i container, beneficiano dell’ammissione temporanea. Gli articoli 553, 554, 555 e 557 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni per l’applicazione del codice doganale, prevedono tra l’altro che i container beneficino dell’esonero totale dai dazi all’importazione a determinate condizioni. In particolare, le autorità doganali assicurano che, a meno che non vengano concesse esenzioni specifiche, la durata complessiva durante la quale i container restano vincolati al regime per la stessa utilizzazione e sotto la responsabilità dello stesso titolare non sia superiore a 24 mesi.

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, gli atti delle istituzioni devono essere interpretati conformemente agli accordi internazionali sottoscritti dall’Unione,

La Commissione europea ha espresso il parere che nell’applicare il regolamento (CE) n. 1005/2009, gli Stati membri non devono considerare l’ingresso di un container intermodale nel territorio doganale dell’Unione o l’uscita dal medesimo come importazione o esportazione ai fini degli articoli 15 e 17 di detto regolamento se i container intermodali sono vincolati al regime dell’ammissione temporanea.

In sede di ispezione dei container intermodali contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento sia basato su di esse ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1005/2009, gli Stati membri sono tenuti a verificare che i container intermodali che entrano nel territorio doganale dell’Unione in regime di ammissione temporanea siano conformi agli articoli 553, 554, 555 e 557 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e non siano immessi in commercio nell’Unione.

Allegati: Commissione Europea – 2013 – Parerii – 20082013