Con le Direttive 42 e 43 del 22 luglio 2013, il Consiglio modifica la direttiva 2006/112/CE sul sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, rispettivamente per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile (“reverse charge”) alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

Le due direttive partono dall’assunto che le frodi fiscali in materia di IVA provocano notevoli perdite di bilancio e incidono sulle condizioni di concorrenza e, di conseguenza, sul funzionamento del mercato interno. Considerato il fatto che si sono sviluppate di recente forme di frode fiscale improvvisa e massiccia, in particolare attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici che facilitano scambi rapidi illeciti su vasta scala, si è reso necessario predisporre dei meccanismi di tutela contro tali fenomeni.

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio infatti già consente agli Stati membri di chiedere una deroga (articolo 395) a detta direttiva allo scopo di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale. L’esperienza recente ha tuttavia dimostrato che la procedura prevista all’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE non è in grado di offrire risposte sufficientemente rapide alle richieste di misure urgenti da parte degli Stati membri. L’esperienza ha mostrato inoltre che la designazione del destinatario quale soggetto debitore dell’IVA (inversione contabile) è, in certi casi, una misura efficace per fermare le frodi in materia di IVA in settori specifici.

In base alle disposizioni sull’inversione contabile degli articoli 199 e 199 bis della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri non hanno, relativamente alle categorie di beni e servizi che non rientrano nell’ambito di applicazione di detti articoli, la flessibilità necessaria per reagire rapidamente alla frode improvvisa e massiccia. È stato ritenuto dunque necessario elaborare disposizioni specifiche per affrontare tali situazioni.

In particolare, il meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism – QRM), consiste nella facoltà di applicare l’inversione contabile per un breve periodo, a seguito di notifica appropriata da parte dello Stato membro interessato. Al fine di garantire che l’esercizio di tale facoltà sia proporzionato al problema, la Commissione, una volta in possesso dei dati pertinenti, deve disporre di un breve periodo per valutare la notifica e confermare se ha obiezioni nei confronti della misura speciale del QRM. Gli Stati membri devono inoltre avere la possibilità di inviare le proprie osservazioni alla Commissione affinché ne tenga conto e devono essere pienamente informati della notifica e delle informazioni supplementari fornite durante la procedura. Inoltre, il Consiglio deve decidere in merito ad ogni ulteriore applicazione dell’inversione contabile mediante una decisione di esecuzione a norma dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

Poiché un QRM costituisce una soluzione puramente temporanea in attesa di soluzioni legislative a più lungo termine intese a rendere il sistema IVA più resiliente di fronte a casi di frode in materia di IVA, il QRM si applicherà soltanto per un periodo di tempo limitato. Al fine di valutare l’efficacia del QRM, la Commissione deve preparare una relazione di valutazione generale sull’impatto del meccanismo nell’affrontare i casi di frode improvvisa e massiccia.

Lo Stato membro che abbia notificato l’intenzione di applicare la misura speciale del QRM può farlo dopo che la Commissione abbia notificato l’assenza di obiezioni. Al fine di permettere l’ulteriore applicazione dell’inversione contabile, viene previsto un termine più breve per l’attivazione della procedura stabilita all’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, prima della scadenza della misura speciale del QRM.

Il rapido trattamento delle notifiche degli Stati membri nell’ambito del QRM viene facilitato se per tali notifiche, mentre per la fornitura di ogni informazione supplementare alla Commissione viene istituito un modulo standard.

Per quanto riguarda la direttiva n. 43, la direttiva 2006/112/CE stabilisce che l’IVA è dovuta da qualsiasi soggetto passivo che effettua operazioni comportanti cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili. Tuttavia, per operazioni transfrontaliere e per alcuni settori nazionali ad alto rischio è previsto il trasferimento dell’obbligo di versare l’IVA al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi (meccanismo dell’inversione contabile o “reverse charge”).

Data la gravità delle frodi in materia di IVA, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare, a titolo temporaneo, un meccanismo in base al quale l’obbligo di versare l’IVA, con riguardo a talune categorie di beni e servizi, è trasferito al soggetto passivo destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi imponibile, compreso il caso in cui tali categorie non siano elencate all’articolo 199 della direttiva 2006/112/CE né oggetto di deroghe specifiche concesse agli Stati membri.

A tal fine, la Commissione ha presentato nel 2009 una proposta contenente un elenco di beni e servizi ai quali può essere applicato, per un periodo limitato, il meccanismo dell’inversione contabile. Il Consiglio ha scelto di scindere la proposta ed ha adottato la direttiva 2010/23/UE del Consiglio, limitata tuttavia alle sole quote di emissioni dei gas a effetto serra, dal momento che la situazione delle frodi in tale settore esigeva una risposta immediata. Il Consiglio ha assunto, nel contempo, l’impegno politico di proseguire i negoziati sulla parte restante della proposta della Commissione.

Da allora, altri settori hanno registrato casi di frode e pertanto nuovi beni e servizi dovrebbero essere aggiunti alla parte restante della proposta della Commissione con riguardo all’elenco prestabilito di beni e servizi ai quali potrebbe essere applicata l’inversione contabile. In particolare, le frodi hanno interessato le cessioni di gas e di energia elettrica, i servizi di telecomunicazione, le console di gioco, tablet PC e laptop, i cereali, le colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, e i metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi.

Contrariamente a un meccanismo di applicazione generale, l’introduzione del meccanismo dell’inversione contabile mirato a tali beni e servizi che, secondo l’esperienza più recente, sono particolarmente esposti alle frodi, non dovrebbe influire negativamente sui principi fondamentali del sistema IVA, quali i pagamenti frazionati.

È stato ritenuto opportuno che l’elenco prestabilito da cui gli Stati membri possono scegliere fosse limitato ai beni e ai servizi che, secondo l’esperienza recente, sono particolarmente a rischio di frode.

Nell’applicare il meccanismo dell’inversione contabile, gli Stati membri determinano a loro discrezione le condizioni per l’applicazione del meccanismo, fra cui la fissazione delle soglie, le categorie di prestatori, cedenti, acquirenti o destinatari cui tale meccanismo può applicarsi e l’applicazione parziale del meccanismo all’interno delle categorie.

Poiché un meccanismo dell’inversione contabile è una misura temporanea da applicarsi in attesa di soluzioni legislative a più lungo termine intese a rendere il sistema IVA più resiliente di fronte a casi di frode in materia di IVA, il meccanismo dell’inversione contabile previsto dall’articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE dovrebbe applicarsi soltanto per un periodo di tempo limitato.

Al fine di garantire che l’inversione contabile possa essere applicata per un periodo sufficientemente lungo da renderlo efficace e da consentirne la successiva valutazione, è necessario prorogare l’attuale termine del 30 giugno 2015. Analogamente, è opportuno posticipare la data prevista per il periodo di valutazione e la data entro la quale devono essere segnalati trasferimenti di attività fraudolente.

Per offrire a tutti gli Stati membri la possibilità di applicare l’inversione contabile è stato dunque necessario apportare una modifica specifica alla direttiva 2006/112/CE.

Allegati: Consiglio d’ Europa – Direttive – 42 – 22072013 ,  Consiglio d’ Europa – Direttive – 43 – 22072013