Con comunicazione del 12 giugno 2013 l’Agenzia delle Dogane informa che nell’ambito dell’implementazione dello Sportello Unico Doganale (D.P.C.M. 242/2010), a decorrere dal 17 Giugno 2013, al fine di tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici, nelle operazioni di importazione delle merci di cui alle voci 1001, 1005, 1006, 1008, 1101, 1102, 1104, 1201, 1204, 1205, 1206 e 1509, è obbligatorio inserire nella casella 33 del DAU uno dei seguenti codici addizionali (CADD) per distinguere i prodotti biologici da quelli non biologici:

Z040 “Prodotto biologico importato nel rispetto del Reg. (CE) n.834/2007 e delle disposizioni attuative europee e nazionali”.

Z041 “Prodotto non biologico”.

Per i prodotti biologici, l’importatore deve munirsi di un certificato di ispezione e indicarlo obbligatoriamente nella casella 44 del DAU nel modo seguente: Codice documento: C644 (Certificato di ispezione per i prodotti biologici); Paese di emissione: codice Iso Paese che ha emesso il certificato di ispezione; Anno di emissione: l’anno di emissione del certificato di ispezione nel formato AAAA; Identificativo: numero del certificato di ispezione rilasciato dalla competente autorità. Maggiori informazioni possono essere acquisite consultando la TARIC dal sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le istruzioni per la corretta compilazione del DAU saranno a breve disponibili consultando la sezione dedicata allo Sportello Unico Doganale. Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati su tale sezione senza ulteriore comunicazione

Allegati:Agenzia Dogane – Comunicazioni – 12062013