L’ art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente “Codice delle amministrazione digitale”, ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). I commi 4 e 5 del predetto art. 6-bis, prevedono che il Ministero dello sviluppo economico si avvale, per la realizzazione e gestione operativa dell’INI-PEC, delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del Registro delle Imprese e definisce con proprio decreto le modalità operative di raccolta, accesso e aggiornamento degli indirizzi PEC.

Il decreto 19 marzo 2013 stabilisce in particolare la modalità di realizzazione e gestione operativa dell’INI-PEC, nonché le modalità di accesso allo stesso, e le modalità e le forme con cui gli Ordini ed i Collegi professionali comunicano e aggiornano gli indirizzi di posta elettronica certificata relativi ai professionisti di propria competenza.

Il decreto stabilisce che l’INI-PEC è suddiviso in due sezioni denominate, rispettivamente, “Sezione Imprese” e “Sezione Professionisti”, ciascuna riportante i seguenti campi:

a) Sezione imprese: provincia, codice fiscale, ragione sociale/denominazione, indirizzo PEC

b) Sezione professionisti: provincia, ordine o collegio professionale, codice fiscale, nominativo, indirizzo PEC.

La Sezione Imprese di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) è realizzata, in fase di prima costituzione, attraverso estrazione massiva dal Registro delle Imprese delle informazioni relative alle imprese che risultano attive e che hanno provveduto al deposito dell’indirizzo PEC in attuazione dell’art. 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, nonché dell’art. 5, comma l, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Infocamere provvede, con frequenza stabilita nell’art. 5, all’aggiomamento delle infonnazioni contenute nella Sezione Imprese tramite acquisizione delle variazioni intervenute nel Registro delle Imprese relative a:

imprese già presenti nell’INI-PEC;

imprese di nuova costituzione;

imprese cessate.

La Sezione Professionisti invece è realizzata, in fase di prima costituzione, con trasferimento in via telematica da parte degli Ordini e Collegi professionali ad lnfoCamere, degli indirizzi PEC detenuti, in attuazione dell’art. 16, comma 7, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Tale trasferimento deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto in commento.

Ai fini dell’aggiornamento delle informazioni della Sezione Professionisti, gli Ordini e Collegi professionali provvedono, con frequenza stabilita all’art. 5, alla comunicazione ad InfoCamere per via telematica delle variazioni intervenute relative a:

professionisti iscritti all’Ordine o Collegio professionale già presenti nell’INI-PEC;

professionisti di nuova iscrizione all’Ordine o Collegio professionale;

professionisti non più iscritti ali ‘Ordine o Collegio professionale.

La comunicazione telematica da parte degli Ordini o Collegi professionali, ai fini della prima costituzione e dei successivi aggiornamenti dell’INI-PEC, avviene garantendo la tracciatura delle operazione di trasmissione, tramite:

un servizio di cooperazione applicativa, realizzata ai sensi del CAD, secondo le modalità e i formati approvati con provvedimento del MISE e pubblicati a norma del CAD;

un servizio fruibile in modalità web e reso disponibile, mediante il Portale telematico, agli Ordini ed ai Collegi interessati, per la gestione degli indirizzi PEC di competenza, secondo le modalità tecniche approvate con provvedimento del MISE e pubblicate a norma del CAD.

Infocamere e gli Ordini e Collegi professionali sono responsabili, ciascuno per la parte di competenza e secondo specifiche modalità, della corretta trasmissione dei dati all”INI-PEC che ne assicura l’immediata pubblicazione.

In fase di prima applicazione, con le modalità definite all’art. 4, Ordini e Collegi professionali sono tenuti a trasmettere gli aggiornamenti dei dati da inserire neii’INI-PEC, ovvero a confermare l’assenza di aggiornamenti degli stessi, ogni trenta giorni.

In fase di prima applicazione, InfoCamere procede all’estrazione di tutti gli aggiomamenti intervenuti nel Registro delle Imprese, relativamente ai dati da inserire nell’INI-PEC, ogni trenta giorni. A decorrere dal sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto in oggetto, le operazioni di aggiornamento dell’INI-PEC di cui ai commi 1 e 2 avvengono con frequenza giornaliera.

Allegati: MINSVEC – 2013 – Decreti – 19032013