Con la Nota Prot. 155971 R.U. del 30 novembre 2009, l’Agenzia delle Dogane integra i chiarimenti emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico (vedasi Newsletter CNSD n. 33/2009) con la circolare prot. n. 124898 del 9 novembre 2009, in merito all’applicazione dell’art. 4, comma 49-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall’art. 16 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (recentemente convertito in legge n. 166 del 20 novembre 2009).

Tali norme depenalizzano la fattispecie semplice della “fallace indicazione di origine”, spostando al contempo più a valle l’impianto di salvaguardia della tutela del made in Italy.

Ai sensi della nuova normativa, non è più richiesto agli operatori di inserire un espresso riferimento al Paese o al luogo di fabbricazione o di produzione dei prodotti italiani realizzati in tutto od in parte all’estero. Il titolare od il licenziatario del marchio potranno imbattersi nel reato di “fallace indicazione” di origine o provenienza con riferimento a quei prodotti contrassegnati da un marchio aziendale che in qualche modo induce il consumatore a ritenere che gli stessi sono di origine italiana. E’ possibile evitare di incorrere in tale violazione se detti prodotti o merci vengono accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera degli stessi, da indicazioni sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, o da un’apposita attestazione, da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a loro cura verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

E’ dunque opportuno che i prodotti in oggetto siano sempre accompagnati dalla suddetta appendice informativa riportando le seguenti diciture (a titolo esemplificativo) sia direttamente sui beni che sulla loro confezione (laddove sia possibile):

–          Prodotto fabbricato in …;

–          Prodotto fabbricato in Paesi extra Ue;

–          Prodotto di provenienza extra Ue;

–          Prodotto importato da Paesi extra Ue;

–          Prodotto non fabbricato in Italia.

L’Agenzia delle Dogane avverte inoltre che gli operatori potranno continuare ad utilizzare la dicitura “importato da:” + nome e sede dell’impresa, come indicato dalla nota prot. 2704 del 9 agosto 2005.

Ove invece le sopra descritte informazioni non siano materialmente apponibili ai detti prodotti e merci prima della fase della loro commercializzazione, il titolare del marchio o il licenziatario potranno, al momento della loro presentazione in dogana, allegare alla dichiarazione doganale una specifica attestazione (il cui modello è allegato alla circolare n. 124898 del Ministero dello Sviluppo Economico), con cui essi si impegnano a rendere ai consumatori, in fase di commercializzazione, informazioni integrative sulla loro effettiva origine estera. Le diciture da riportare in tale attestazione sono analoghe a quelle di cui sopra.

Allegati: Agenzia Dogane – Nota – 155971 – 301109, Comunicazione del Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali