Con la nota Prot. 33088/RU del 15 marzo 2013, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fa seguito alla nota 96831RU dell’8/8/2012, concernente l’avviso agli importatori in oggetto, e alla comunicazione della Direzione Centrale Accertamenti e Controlli n. 29039/RU dell’8 c.m., con cui si informa dell’aggiornamento dei codici postali degli insediamenti israeliani non ammissibili al trattamento preferenziale e si forniscono talune indicazioni di competenza, chiarendo quanto segue.

Nel quadro dell’Accordo Tecnico di attuazione del protocollo 4 (sulle regole di origine) dell’Accordo Euro-Mediterraneo di Associazione UE-Israele, i prodotti delle colonie israeliane che non beneficiano del trattamento preferenziale, ai sensi dello stesso Accordo, sono quelli originari delle località individuate con il nuovo sistema israeliano di codici postali a 7 cifre (a partire dal 1° febbraio 2013) in una lista divisa in due parti (list of non-eligible locations).

Il nome e il codice postale della città, villaggio o zona industriale in cui la produzione ha avuto luogo devono essere indicati su tutte le prove di origine preferenziale rilasciate in Israele per l’esportazione verso l’UE. Se il luogo indicato si trova al di là dei confini del 1967, queste informazioni devono essere utilizzate dalle autorità doganali comunitarie per rifiutare immediatamente il trattamento tariffario preferenziale per i prodotti in questione, senza avviare la procedura di controllo a posteriori e di riscossione dei dazi doganali.

La prima parte della lista delle località (Part I) elenca i codici postali degli insediamenti situati al di là della “Linea Verde” del 1967 (confini anteriori al giugno 1967 riconosciuti a livello internazionale) e li identifica come territori non ammissibili al trattamento preferenziale; l’altra (Part II), molto più breve, elenca i codici postali delle località “borderline”, cioè zone residenziali transfrontaliere situate sui due lati della “Linea Verde” (in cui le produzioni risulterebbero comunque poco probabili).

Nel documento di lavoro per i delegati del Comitato del Codice Doganale Settore Origine (allegato alla nota in commento), la Commissione Europea (DG TAXUD) descrive in dettaglio la procedura da seguire da parte degli importatori comunitari e degli Stati membri nel caso in cui un codice postale della seconda parte dell’elenco compare su una certificazione di origine. In sintesi, laddove una prova di origine preferenziale rilasciata o compilata in Israele ai fini dell’esportazione verso l’UE riporti un codice postale di cui alla seconda parte dell’elenco, gli importatori sono invitati a consultare l’Ufficio delle dogane dove intendono presentare la dichiarazione per l’immissione in libera pratica. Con l’occasione devono fornire il codice postale e l’indirizzo esatto (via e numero civico) del luogo che figura sulla prova dell’origine ai fini della verifica dell’esatta posizione – e dell’ammissibilità al trattamento preferenziale – del luogo di produzione conferente lo status originario.

L’Ufficio delle dogane competente avrà cura di informare la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Dogane della richiesta di verifica dell’ubicazione dell’insediamento produttivo con una nota che l’Agenzia invierà poi ai servizi della Commissione Europea (TAXUD-UNIT-B3@ec.europa.eu), per il successivo inoltro alla delegazione dell’Unione europea a Tel Aviv. L’esito della verifica, una volta acquisito da questa Direzione Centrale per il tramite dei servizi della Commissione (nel termine di circa una settimana dalla data della richiesta), sarà comunicato all’Ufficio delle dogane richiedente. La Commissione fornisce alcuni esempi di comportamento da adottare dalle autorità doganali degli Stati membri. Se il luogo indicato sulla prova dell’origine è un insediamento incluso nell’elenco, la preferenza deve essere rifiutata immediatamente e non vi è alcuna necessità di una richiesta di controllo a posteriori. Se il luogo è indicato sulla prova dell’origine ma non è incluso nell’elenco, la preferenza è concessa a meno che le autorità doganali non abbiano ragionevole motivo di dubitare dell’autenticità dei documenti o del carattere originario dei prodotti in questione. In questo caso il controllo a posteriori dovrà essere effettuato ai sensi dell’art. 32 del protocollo. Se né il nome né il codice postale del luogo di produzione sono indicati sulla prova dell’origine, questa può essere respinta per motivi tecnici. Per quanto riguarda le richieste di verifica a posteriori, Israele deve rispondere ai sensi dell’Accordo (indicando il nome e il codice di avviamento postale del luogo di produzione) e le autorità doganali comunitarie devono conseguentemente concedere o rifiutare la preferenza.

La Commissione rende inoltre noto che una volta che le autorità doganali hanno ricevuto conferma che un determinato codice postale della seconda parte dell’elenco corrisponde a una località ammissibile o non ammissibile alla preferenza, non sono tenute a reiterare la procedura di verifica descritta per successivi casi e dati identici, potendo utilizzare le medesime informazioni. Per accelerare la procedura di diffusione delle informazioni la Commissione creerà un database dei chiarimenti ricevuti dalla delegazione dell’UE a Tel Aviv in modo da essere in grado di informare direttamente tutte le autorità doganali che si confrontino con dati identici. La Commissione ha insistito a che gli Stati membri si uniformino alla procedura sopra descritta per avere un quadro generale delle modalità attuative dell’Accordo Tecnico e, in particolare, della verifica se le località interessate abbiano o no diritto al trattamento preferenziale.

Per assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sui prodotti degli insediamenti, il loro ingresso preferenziale nel mercato europeo e la loro etichettatura, recentemente oggetto di interrogazioni parlamentari e di interventi sulla stampa negli Stati membri, l’Agenzia fornisce in allegato alla nota in commento, una selezione delle interrogazioni del Parlamento europeo e delle risposte date a nome della Commissione sulle questioni in merito sollevate nel corso degli ultimi anni.

Allegati:Agenzia Dogane – Note -33088RU – 15032013
Agenzia Dogane – Note -33088RU – Alegato 1 15032013
Agenzia Dogane – Note -33088RU – Alegato 2 15032013