La relativa adozione è avvenuta con il Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009, il quale sostituisce e abroga il Regolamento (CEE) n. 918/83.

Tale Regolamento era infatti stato modificato in modo sostanziale e a più riprese in passato. A fini di razionalità e chiarezza si è pertanto deciso di provvedere alla rifusione della relativa normativa in un unico testo.

Com’è noto, i dazi della tariffa doganale comune sono applicabili a tutte le merci importate nella Comunità. La stessa cosa vale per i prelievi agricoli e tutte le altre imposizioni all’importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a taluni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Tuttavia, tale tassazione non si giustifica in alcune particolari circostanze, per le quali le condizioni dell’importazione delle merci non richiedono l’applicazione delle misure abituali di protezione dell’economia.

In tali casi dunque, tale importazione può essere effettuata beneficiando di un regime di franchigia che esoneri le merci dall’applicazione dei dazi all’importazione cui sarebbero normalmente soggette.

Il nuovo regolamento tuttavia non osta all’applicazione, da parte degli Stati membri, di divieti o restrizioni all’importazione o all’esportazione giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Per gli ulteriori dettagli si rinvia al testo del Regolamento

Allegati: Consiglio UE – 2009 – Regolamenti – 1186 – 16112009