Il decreto attuativo dello Sportello Unico Doganale (DPCM 4 novembre 2010, n.242) dispone il coordinamento per via telematica dei procedimenti che fanno capo alle amministrazioni che intervengono nelle operazioni doganali (cfr. art. 5 del DPCM 242/2010).

Il coordinamento per via telematica si realizza attraverso un sistema di interoperabilità tra il sistema informativo doganale e i sistemi informativi delle altre amministrazioni.

Il “dialogo telematico” tra le amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento è attivato sulla base dei dati, opportunamente codificati, contenuti nella dichiarazione doganale, in particolare  dei documenti a sostegno richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale da indicare nella casella 44 della dichiarazione stessa. La corretta indicazione di tali informazioni assume un’estrema rilevanza ai fini dell’interoperabilità.

Relativamente ai procedimenti prodromici, elencati nella tabella A del DPCM 242/2010, il dialogo telematico è attivo dal 2008 con il Ministero dello Sviluppo Economico per i titoli e certificati all’importazione e all’esportazione di beni agricoli (AGRIM/AGREX) e dal 2011 con il Ministero degli Affari Esteri per le licenze di importazione ed esportazione dei materiale d’armamento. Il controllo e l’eventuale scarico di tali titoli/certificati/licenze avviene infatti già oggi per via telematica.

In merito ai procedimenti contestuali, elencati nella tabella B del DPCM 242/2010, è in corso di attivazione il dialogo telematico con il Ministero della Salute secondo il “Modello di interoperabilità Agenzia delle Dogane – Ministero della Salute”, il quale mira ad eliminare le attuali inefficienze, producendo immediati benefici attraverso la riduzione dei tempi e dei costi di sdoganamento. Cià in quanto la dichiarazione doganale potrà essere trasmessa senza attendere il rilascio del nulla osta/certificato sanitario/veterinario, semplicemente indicando nella l’identificativo della richiesta di nulla osta o di certificato sanitario/veterinario. L’esecuzione degli eventuali controlli sanitari sulla merce potrà inoltre avvenire  contestualmente agli eventuali controlli doganali, nel rispetto della normativa sanitaria vigente.

A tale proposito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda che:

  • Il Codice Doganale Comunitario – Reg. (CEE) n. 2913/92 –  agli artt. 62 e 77, tra l’altro,  dispone  che alla dichiarazione doganale devono essere allegati o (in caso di presentazione della dichiarazione con procedimento informatico), occorre tenere a disposizione tutti i documenti di accompagnamento licenze/certificati/nulla osta/autorizzazioni) “la cui presentazione è necessaria per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate” (c.d. “documenti a sostegno”);
  • alla dichiarazione doganale devono essere allegati anche i “documenti a sostegno” previsti dalla normativa nazionale;
  • l’art. 178 delle Disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario – Reg. (CEE) n. 2454/1993 dispone, tra l’altro, che la presentazione di una dichiarazione doganale equivale ad un’assunzione di responsabilità in merito “alla veridicità e alla completezza degli elementi indicati nella dichiarazione”  e “all’autenticità dei documenti prodotti a sostegno di tali elementi”.

Per fornire agli operatori economici uno strumento agevole per individuare i dazi doganali applicabili e le misure di controllo comunitarie cui sottostare quando si importa o si esporta una determinata merce (e quindi dei documenti a sostegno necessari), nonché per favorire l’uniforme applicazione delle norme comunitarie, i Servizi della Commissione hanno sviluppato la banca dati  della tariffa doganale comunitaria (TARIC). La TARIC costituisce unicamente uno “strumento di lavoro”, non avente valore legale e, come tale,  non esime l’operatore dal rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea qualora le corrispondenti misure non siano state ancora codificate nella  TARIC.

Le  amministrazioni doganali  degli Stati Membri provvedono ad integrare nella TARIC, inviata giornalmente dai Servizi della Commissione, le misure nazionali di fiscalità interna e di controllo con l’obiettivo di massimizzare lo sdoganamento automatizzato.

Pertanto la TARIC in uso sul sistema AIDA (accessibile dal sito web dell’Agenzia delle Dogane) è progressivamente integrata con le misure nazionali sulla  base delle indicazioni delle Amministrazioni nazionali competenti per materia.

Nell’ambito della realizzazione dello sportello unico si sta procedendo, in collaborazione con le amministrazioni titolari dei procedimenti elencati nelle tabelle A e B del DPCM 242/2010, ad integrare nella TARIC  tutte  le misure derivanti dall’applicazione della normativa nazionale e dalla regolamentazione comunitaria, laddove queste ultime non siano ancora state inserite nella TARIC trasmessa dai Servizi della Commissione.

Inoltre, per agevolare gli operatori economici nella compilazione della dichiarazione, evitando errori che potrebbero comportare eventuali sanzioni, nel sistema AIDA sono progressivamente introdotti controlli automatizzati che, sulla base delle informazioni presenti nella TARIC  e degli elementi della dichiarazione (codice merce, provenienza, preferenze, etc.), segnalano gli errori di compilazione.

In ragione della natura della banca dati TARIC quale “strumento di lavoro”, l’operatore è comunque tenuto alla corretta compilazione  della dichiarazione in ogni sua parte e ad  esibire/custodire i documenti a sostegno richiesti dalle norme, anche nel caso in cui non siano state inserite nella TARIC le corrispondenti misure e che, in caso di contestazioni o dubbi,  si fa  riferimento alle pertinenti fonti normative.

Come premesso, il meccanismo per attivare il coordinamento per via telematica dei procedimenti compresi nello sportello unico si fonda sulla corretta indicazione dei documenti a sostegno nella casella 44 della dichiarazione doganale. Per dare contezza dello stato di attuazione del coordinamento per via telematica e delle connesse digitalizzazioni del processo di sdoganamento, è stata predisposta, ed è in corso di pubblicazione, un’apposita sezione del portale dell’Agenzia, cui devono riferirsi operatori economici, uffici dell’Agenzia ed altre amministrazioni, in cui sono indicati per ogni procedimento/documento:

  • la relativa base giuridica, comunitaria o nazionale;
  • le regole di compilazione per la corretta indicazione del procedimento/documento nella casella 44;
  • lo stato di attivazione della cooperazione applicativa;
  • le informazioni sulla tipologia di controllo  effettuato dal sistema AIDA all’atto della registrazione della dichiarazione.

Nell’ambito  della cooperazione applicativa in atto con il Ministero della Salute si è proceduto ad una razionalizzazione delle informazioni presenti nella TARIC per semplificare gli adempimenti degli operatori. L’Agenzia comunica, quindi, che dal 29 gennaio la codifica di alcuni documenti richiesti da misure nazionali è uniformata alla codifica comunitaria.

La nota dell’Agenzia in commento fornisce la corrispondenza tra i vecchi e i nuovi codici certificato e si allegano le connesse regole di compilazione della casella 44.

In vista dell’imminente attivazione dello sportello unico doganale, gli operatori economici sono invitati a prestare la massima attenzione alla corretta compilazione della suddetta casella.

Allegati: Agenzia Dogane – Nota – 10202RU – 23012013