l’art. 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dall’art. 16 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127), autorizzava il Governo ad adottare un regolamento, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 400/1988, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, tenndo conto fra l’altro, dell’esigenza di adeguare gradualmente l’ammontare di tali tasse e diritti sulla base del tasso d’inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione. A tale incombenza il Governo ha provveduto con il decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2009, n. 107 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 2009).

Con il decreto 24 dicembre 2012, il Ministero delle Infrastrutture e trasporti dispone ora l’aumento delle aliquote relative alla tassa di ancoraggio ed alla tassa portuale nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d’inflazione FOI accertato dall’ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, risultato pari al 59,3%. Gli aumenti sono modulati secondo criteri di gradualità fissati dal decreto stesso, ossia:

a)    con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, sono aumentate in misura pari al 33% dell’aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;

b)   con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell’aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;

c)    con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell’aumento complessivo in cifra come sopra calcolato.

Gli importi aggiornati delle aliquote di cui al presente comma sono indicati, rispettivamente, nella tabella A e nella tabella B, allegate al decreto in commento. Per i soli punti franchi del porto di Trieste e fino al raggiungimento delle aliquote di cui al comma 1 vigenti negli altri porti, le aliquote relative alla tassa erariale e alla tassa portuale, rispettivamente previste dagli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 settembre 1989, n. 339, sono aumentate nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il tasso d’inflazione FOI accertato dall’ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, con la seguente gradualità:

a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell’aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;

b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell’aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;

c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell’aumento complessivo in cifra come sopra calcolato.

Gli importi aggiornati delle aliquote in questione sono indicati nella tabella C, allegata al decreto.
Infine, le tasse e gli altri diritti marittimi previste dagli articoli 5, 7, 14, 16, 23, 24, 25, 43 e 44 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentati nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d’inflazione FOI accertato dall’ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, con la seguente gradualita’:
a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell’aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;

b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell’aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;

c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell’aumento complessivo in cifra come sopra calcolato.

Allegati: Ministero Trasporti – 2012 – Decreti – 24122012Ministero Trasporti – 2012 – Decreti – 24122012 – tabella AMinistero Trasporti – 2012 – Decreti – 24122012 – tabella B