Ai sensi del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione europea dispone la sospensione delle preferenze tariffarie del regime generale del sistema di preferenze generalizzate (SPG) per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari in un paese beneficiario dell’SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell’Unione provenienti da tale paese beneficiario dell’SPG superi le soglie fissate nell’allegato VI di detto regolamento.

Prima dell’applicazione delle preferenze tariffarie previste dal regime generale, la Commissione stabilisce un elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie sono sospese nei confronti dei paesi beneficiari dell’SPG. Questo elenco è stabilito sulla base dei dati disponibili il 1° settembre 2012 e dei dati relativi ai due anni precedenti.

Con il regolamento di esecuzione (UE) N. 1213/2012 del 17 dicembre 2012, la Commissione europea stalibilisce l’elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sono sospese nei confronti dei paesi beneficiari dell’SPG interessati durante il periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

Allegati: Commissione Europea – 2012 – Regolamenti – 1213 – 17122012