Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (DAC) stabilisce le condizioni che consentono di accertare la posizione comunitaria delle merci che sono state introdotte in uno Stato membro a partire da un altro Stato membro. Poichè tale regolamento non prevedeva la possibilità di determinare la posizione comunitaria di merci trasportate da un punto situato in uno Stato membro a un altro punto situato nello stesso Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo, si è reso necessario introdurre il nuovo regolamento 1159 del 7.12.2012 per  modificare il regolamento (CEE) n. 2454/93, al fine di prevedere tale possibilità.

Inoltre, il regolamento di esecuzione (UE) n. 756/2012 della Commissione ha modificato l’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 contenente un elenco dei codici imballaggi basato sulla raccomandazione n. 21 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. Il formato dei codici imballaggi indicato nella casella 31 dell’allegato 38 è stato modificato da alfabetico 2 (a2) ad alfanumerico 2 (an2). È pertanto necessario modificare di conseguenza il codice «tipo/lunghezza» della natura dei colli di cui all’allegato 37 bis.

Infine, il 1o luglio 2012 la Repubblica di Croazia ha aderito in qualità di parte contraente alla Convenzione del 20 maggio 1987 tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa a un regime comune di transito. Con decisione n. 3/2012 del Comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune, del 26 giugno 2012, la convenzione è stata modificata, in prospettiva dell’adesione della Croazia, per adeguare i documenti di garanzia per il transito comune. Si è reso necessario pertanto modificare adeguare di conseguenza i corrispondenti documenti di garanzia per il transito comunitario di cui alle DAC. Poiché la decisione n. 3/2012 ha stabilito l’obbligo, dal 1° luglio 2012, di utilizzare i documenti di garanzia adeguati per tener conto dell’adesione della Croazia, anche i corrispondenti documenti di garanzia previsti dal regolamento (CEE) n. 2454/93 devono essere adeguati con effetto a decorrere da tale data.

Allegati: Commissione Europea – 2012 – Regolamenti – 1159 – 7122012