Con la determinazione  n. 24211 del 14 novembre 2012, , l’Agenzia delle Dogane definisce le procedure per l’autorizzazione, per la prestazione della garanzia e per la tenuta della contabilità del rappresentante fiscale designato per la vendita nel territorio dello Stato di prodotti già assoggettati ad accisa in altro Stato membro, ad eccezione dei tabacchi lavorati.

Il soggetto che intende operare in qualità di rappresentante fiscale è infatti tenuto a richiedere preventivamente l’autorizzazione all’Ufficio delle Dogane, individuato in relazione alla propria sede. Un’eccezione è prevista per gli spedizionieri doganali iscritti da almeno tre anni all’albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, i quali sono esonerati dalla richiesta dell’autorizzazione, pur rimanendo comunque soggetti all’obbligo di preventiva comunicazione all’Ufficio delle Dogane, individuato in relazione alla loro sede, dell’incarico ricevuto dal venditore. Al rappresentante fiscale, prima dell’inizio della sua attività, è attribuito un codice ditta.

Nella richiesta di autorizzazione (ovvero nella sopracitata comunicazione), i soggetti interessati devono indicare i propri dati identificativi, il proprio numero di partita IVA, la propria sede, nonché i dati identificativi del venditore che li ha designati, con atto scritto, come proprio rappresentante fiscale. Il rappresentante fiscale è tenuto a comunicare i dati identificativi dei venditori dai quali venga successivamente designato.

Prima di ciascuna spedizione, il rappresentante fiscale comunica all’Ufficio delle Dogane che lo ha autorizzato, ed a quello competente per territorio in relazione al luogo di ricevimento dei prodotti, i dati identificativi del venditore e, se diverso, dello speditore, nonché quelli identificativi del destinatario, del tipo e del numero identificativo della documentazione commerciale emessa per la spedizione e del luogo di consegna. Nella medesima comunicazione, il rappresentante fiscale indica altresì la natura dei prodotti spediti, nonché la quantità e la qualità degli stessi con riferimento al codice di nomenclatura combinata. Unitamente alla comunicazione in questione, il rappresentante fiscale presenta la documentazione relativa alla prestazione della garanzia per l’ammontare dell’accisa gravante sui prodotti spediti o, eventualmente, quella relativa all’avvenuto pagamento dell’importo equivalente.

La garanzia viene fornita nei modi previsti dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni. Se viene costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, l’accettazione della cauzione spetta all’Ufficio delle Dogane competente in relazione alla sede del rappresentante fiscale. Lo svincolo della cauzione viene disposto dall’Ufficio delle Dogane previa esibizione della prova dell’avvenuto pagamento dell’accisa.

Il rappresentante fiscale tiene un registro delle singole forniture effettuate nel quale sono riportati i dati relativi a ciascuna operazione, incluso il numero di riferimento della documentazione commerciale di accompagnamento dei prodotti nonché i documenti comprovanti il pagamento dell’imposta sul territorio nazionale. A corredo del suddetto registro, il rappresentante fiscale custodisce gli atti di cui all’articolo 2, comma 2 e, per ciascuna spedizione, conserva la documentazione giustificativa della movimentazione realizzata e comprovante l’avvenuta ricezione dei prodotti da parte del destinatario.

Il rappresentante fiscale è tenuto a sottoporsi ai controlli intesi a verificare la regolare tenuta della contabilità, la congruità della garanzia prestata ed il regolare versamento dell’imposta calcolata con l’aliquota vigente il giorno della consegna dei prodotti.

Per quanto riguarda il pagamento dell’accisa, il rappresentante fiscale vi provvede entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo del prodotto al destinatario, se non assolta prima della spedizione.

Il pagamento dell’accisa può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

– presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;

– presso gli Uffici delle Poste Italiane mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;

– presso gli sportelli bancari o gli Uffici delle Poste Italiane mediante il versamento unitario (modello F24).

Il titolo di versamento ed il documento di accompagnamento dei prodotti devono avere tra loro univoco riferimento.

I documenti e le comunicazioni cartacee da indirizzare agli Uffici delle Dogane previsti dalla determinazione in commento sono presentate, in alternativa, secondo le seguenti modalità:

– a mano;

– a mezzo fax;

– attraverso l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata.

Allegati:Agenzia Dogane – Determinazioni – 24211 – 14112012