Con il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a partire dal 1° gennaio 2009, l’Unione europea ha concesso tale trattamento preferenziale anche a Guatemala e El Salvador ed ha introdotto una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93, che definisce tra l’altro la nozione di «prodotti originari» applicabile nell’ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG).

Con lettera del 24 gennaio 2012 il Guatemala ha presentato una richiesta di deroga alle regole d’origine SPG conformemente all’articolo 89 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Con lettere del 28 marzo 2012, del 21 giugno 2012 e del 27 giugno 2012, il Guatemala ha poi trasmesso informazioni aggiuntive a giustificazione della sua richiesta.

La richiesta riguarda un quantitativo totale annuo di 4 000 tonnellate di filetti di tonno cotti, congelati e imballati sottovuoto detti «loins» (in appresso «loins di tonno») del codice NC 1604 14 16 per il periodo dal 1 o aprile 2012 al 31 dicembre 2013. La richiesta di applicazione della deroga veniva motivata con l’esigenza di evitare di compromettere la capacità dell’industria di trasformazione ittica del Guatemala di esportare loins di tonno ammissibili al trattamento della tariffa preferenziale verso l’Unione europea.

La deroga si è resa quindi necessaria al fine di concedere al Guatemala il tempo di preparare la propria industria di trasformazione per conformarsi alle norme per l’ottenimento dell’origine preferenziale dei loins di tonno. Tale lasso di tempo è necessario per garantire dei flussi adeguati di tonno originario verso il paese da parte del governo e dell’industria di trasformazione del Guatemala.

Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1044/2012 della Commissione dell’8 novembre 2012 dispone pertanto la deroga nei confronti di un quantitativo annuo di 1 975 tonnellate di loins di tonno del codice NC ex 1604 14 16. Per fare in modo che tale deroga sia limitata al tempo necessario al Guatemala per conformarsi alle norme per l’ottenimento dell’origine preferenziale dei loins di tonno, viene stabilito un periodo di validità della stessa dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2013. Il volume contingentale per il 2013 è definito su base pro rata rispetto al periodo concesso per la deroga ed è pari a 987,5 tonnellate.

Al fine di garantire la continuità delle esportazioni di pesce trasformato ammissibili al trattamento della tariffa preferenziale dal Guatemala verso l’Unione europea, si è prevista la possibilità di concedere la deroga con effetto retroattivo, dal 1° gennaio 2012.

Affinché i loins di tonno del codice NC ex 1604 14 16 possano beneficiare della deroga, i soli prodotti non originari che possono essere utilizzati per il trattamento dei suddetti loins di tonno devono essere i tonni delle voci SA 0302 o 0303.

Per quanto riguarda El Salvador, con lettera del 30 marzo 2012 le autorità di tale Paese hanno presentato una richiesta identica a quella del Guatemala, con motivazioni analoghe. Con lettere del 20 giugno 2012 e del 30 luglio 2012, El Salvador ha poi trasmesso informazioni aggiuntive a giustificazione di detta richiesta, che riguarda un quantitativo totale annuo di 4 000 tonnellate di filetti di loins di tonnodel codice della NC 1604 14 16 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2012.

Nel caso del Salvador la deroga, concessa con il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1045/2012 della Commissione dell’8 novembre 2012,  riguarda un quantitativo annuo di 1 975 tonnellate di loins di tonno del codice NC ex 1604 14 16 e vale per il periodo dal 1° gennaio 2012 (con effetto retroattivo dunque), al 30 giugno 2013. Il volume contingentale per il 2013 è pari a 987,5 tonnellate.

Allegati: Commissione Europea – 2012 – Regolamenti – 1044 – 8112012 ,Commissione Europea – 2012 – Regolamenti – 1045 – 8112012