Con l’ordinanza della Sesta Sezione dell’8 marzo 2012 (pronunciata su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio), la Corte di Giustizia UE (CGUE) fornisce alcune precisazioni sull’interpretazione degli artt. 37 della convenzione TIR e 454, n. 3, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (DAC). In particolare l’istante, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, chiedeva se tali norme dovessero essere interpretate nel senso che lo Stato membro dove viene accertata l’esistenza dell’infrazione o dell’irregolarità, in mancanza di accertamento ufficiale del luogo in cui essa è stata commessa e di una prova contraria tempestivamente addotta dal garante, deve essere considerato lo Stato in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata commessa, anche se, in virtù del luogo di presa in carico del carnet TIR e dell’apposizione dei sigilli alle merci, è possibile, senza ulteriori indagini, stabilire attraverso quale Stato membro alla frontiera esterna della Comunità le merci siano state irregolarmente introdotte nella Comunità stessa. La Corte nell’ordinanza in questione precisa che l’articolo 454, paragrafo 3, delle DAC, come modificato dal regolamento (CE) n. 1662/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, va interpretato nel senso che un’associazione garante può provare il luogo ove è stata commessa un’infrazione o un’irregolarità fondandosi sul luogo dove il carnet TIR è stato preso in carico e dove i sigilli sono stati apposti. Qualora tale associazione pervenga a ribaltare la presunzione di competenza delle autorità doganali dello Stato membro, sul territorio del quale un’infrazione o un’irregolarità è stata constatata nel corso di un trasporto effettuato a fronte di un carnet TIR a vantaggio di quelle dello Stato membro sul cui territorio tale infrazione o tale irregolarità è stata effettivamente commessa (aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare), le autorità doganali di quest’ultimo Stato divengono competenti a riscuotere il debito doganale.

Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, della detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 96/99/CE del Consiglio, del 30 dicembre 1996, vanno interpretati nel senso che le autorità doganali dello Stato membro sul territorio del quale delle merci sono state scoperte, sequestrate e confiscate, sono competenti a riscuotere le accise, anche se tali merci sono state introdotte nel territorio dell’Unione in un altro Stato membro, purché le merci stesse siano detenute a fini commerciali (aspetto, anche questo, che spetta al giudice del rinvio verificare).

con l’ordinanza della Sesta Sezione dell’8 marzo 2012 (pronunciata su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio), la Corte di Giustizia UE (CGUE) fornisce alcune precisazioni sull’interpretazione degli artt. 37 della convenzione TIR e 454, n. 3, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (DAC). In particolare l’istante, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, chiedeva se tali norme dovessero essere interpretate nel senso che lo Stato membro dove viene accertata l’esistenza dell’infrazione o dell’irregolarità, in mancanza di accertamento ufficiale del luogo in cui essa è stata commessa e di una prova contraria tempestivamente addotta dal garante, deve essere considerato lo Stato in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata commessa, anche se, in virtù del luogo di presa in carico del carnet TIR e dell’apposizione dei sigilli alle merci, è possibile, senza ulteriori indagini, stabilire attraverso quale Stato membro alla frontiera esterna della Comunità le merci siano state irregolarmente introdotte nella Comunità stessa. La Corte nell’ordinanza in questione precisa che l’articolo 454, paragrafo 3, delle DAC, come modificato dal regolamento (CE) n. 1662/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, va interpretato nel senso che un’associazione garante può provare il luogo ove è stata commessa un’infrazione o un’irregolarità fondandosi sul luogo dove il carnet TIR è stato preso in carico e dove i sigilli sono stati apposti. Qualora tale associazione pervenga a ribaltare la presunzione di competenza delle autorità doganali dello Stato membro, sul territorio del quale un’infrazione o un’irregolarità è stata constatata nel corso di un trasporto effettuato a fronte di un carnet TIR a vantaggio di quelle dello Stato membro sul cui territorio tale infrazione o tale irregolarità è stata effettivamente commessa (aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare), le autorità doganali di quest’ultimo Stato divengono competenti a riscuotere il debito doganale.

Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, della detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 96/99/CE del Consiglio, del 30 dicembre 1996, vanno interpretati nel senso che le autorità doganali dello Stato membro sul territorio del quale delle merci sono state scoperte, sequestrate e confiscate, sono competenti a riscuotere le accise, anche se tali merci sono state introdotte nel territorio dell’Unione in un altro Stato membro, purché le merci stesse siano detenute a fini commerciali (aspetto, anche questo, che spetta al giudice del rinvio verificare).

Allegati: Corte – 2012 – Causa C167_11 – Ordinanza – 22.03.2009