Il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia  di  semplificazioni  tributarie,  di efficientamento e  potenziamento  delle  procedure  di  accertamento” introduce importanti novità in campo doganale: la prima è costituita dalla modifica del testo dell’art. 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD),  approvato con DPR 23 gennaio 1973,  n.  43, rafforzando notevolmente il dispositivo sanzionatorio collegato alle violazioni legate ad inesattezze dichiarative inerenti la qualità, quantità e valore delle merci.  In base al nuovo testo, qualora le dichiarazioni relative alla qualita’,  alla quantita’ ed  al  valore  delle  merci  destinate  alla  importazione definitiva, al  deposito  od al transito (esterno),  non   corrispondano   all’accertamento,   il dichiarante e’ punito con la sanzione amministrativa da  euro  103  a euro 516 a meno che  l’inesatta  indicazione  del  valore  non  abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel  qual  caso si applicano le misure sanzionatorie più gravi di cui al comma 3 dell’articolo.

Una serie di esimenti sono previste, come in precedenza, nei casi:

a) di errata la denominazione della tariffa, ma compensata dall’esatta indicatazione della denominazione  commerciale  della  merce,  in  modo  da rendere possibile l’applicazione dei diritti;

b) le merci dichiarate e quelle riconosciute  in  sede  di accertamento sono considerate nella tariffa in  differenti  sottovoci di una medesima voce, e  l’ammontare  dei  diritti  di  confine,  che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e’  uguale  a  quello  dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) le differenze in piu’ o in meno nella quantita’  o  nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna  qualità delle merci dichiarate.

Nella nuova versione dell’art. 303 TULD non figura più, invece, l’esimente contenuta nel comma 3 della versione previgente  in base alla quale se la variazione tra i diritti di confine dovuti a seguito dell’accertamento e quelli calcolati in base alla dichiarazione dipendeva “da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione, ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l’accertamento del valore stesso”, si applicava una sanzione amministrativa ridotta, pari ad una misura variabile tra il decimo e l’intero ammontare della differenza stessa.

Il terzo comma del nuovo art. 303 TULD stabilisce infine che se  i  diritti  di  confine  complessivamente  dovuti   secondo l’accertamento  sono  maggiori  di  quelli  calcolati  in  base  alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il  fatto  non  costituisca  piu’ grave reato, e’ applicata come segue:

a)  per  diritti  fino  a  500  euro  si  applica   la   sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;

b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si  applica  la  sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;

c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica  la  sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;

d) per i diritti da  2.000,1  a  3.999,99  euro,  si  applica  la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;

e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa  da  30.000 euro a dieci volte l’importo dei diritti.

Altra novità di rilievo introdotta dal d.l. 16/2012 è costituita dal potenziamento dell’accertamento in materia doganale (art. 9), in particolare in materia di IVA ed accise. Vengono infatti modificati l’articolo 11, comma 4, del  decreto  legislativo  8  novembre 1990, n. 374 e l’articolo 53 del testo unico Accise (decreto  legislativo  26 ottobre 1995, n. 504).

Allegati: Governo Italiano – 2012 – Decreto Legge 16 – 2032012