Le agenzie di credito all’esportazione («ACE») contribuiscono allo sviluppo del commercio mondiale sostenendo le esportazioni e gli investimenti delle società in modo complementare alle prestazioni del settore finanziario e assicurativo privato. L’Unione europea è parte dell’accordo OCSE sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, il quale disciplina le condizioni e i termini finanziari che le ACE possono offrire, al fine di promuovere condizioni uniformi per i crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

Gli orientamenti che figurano nell’accordo e le norme specifiche in tema di finanza di progetto sono stati declinati nell’Unione europea nelle decisioni 2001/76/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (relativa all’applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all’esportazione che beneficiano di pubblico sostegno), e nella decisione 2001/77/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (relativa all’applicazione dei principi di un accordo quadro sul finanziamento di progetti nell’ambito dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico). Le decisioni in questione vengono ora abrogate e sostituite dal Regolamento (UE) N. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, il quale ingloba alcune modifiche agli orientamenti figuranti nell’accordo OCSE sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico convenute recentemente dagli stessi  partecipanti all’accordo, il cui testo è riportato in allegato al nuovo Regolamento.

Allegati: Consiglio UE – Regolamenti – 1233 – 16112011