Con la nota 0032249-P-11/10/2011 delMinistero della Salute, vengono precisati gli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda la redazione della dichiarazione di conformità ed il controllo documentale dei MOCA (materiali ed oggetti destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari). il controllo uin questione è disciplinato da norme comunitarie e nazionali e rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 882/2004. Esso è eseguito dalle competenti Autorità sanitarie sul territorio e all’importazione dagli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF) del Ministero della salute attraverso il controllo documentale, di identità e materiale. Per tali tipologie di prodotti, precisa la nota, riveste un’importanza fondamentale ai fini del controllo, l’esame dei documenti commerciali ed in particolare della dichiarazione di conformità, ossia una particolare dichiarazione scritta che attesta la conformità dei materiali e degli oggetti alle norme applicabili.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n 777, così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, prevede tra l’altro, riprendendo disposizioni già presenti nel DM 21/03/1973, alcune indicazioni sulla dichiarazione di conformità e le eventuali sanzioni.

Successivamente è intervenuto il Regolamento (CE) 1935/2004 sui MOCA che detta la disciplina generale e si applica anche ai materiali per i quali ancora non sono state stabilite misure specifiche. Detto Regolamento prevede che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego normali prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

a) costituire un pericolo per la salute umana;

b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o

c) comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.

Laddove esistono misure specifiche comunitarie o nazionali il Regolamento (CE) 1935/2004 prevede una dichiarazione di conformità scritta e una documentazione appropriata per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è resa disponibile alle autorità competenti che ne fanno richiesta.

Misure specifiche, a cui conformarsi per la dichiarazione di conformità sono previste dalle seguenti disposizioni:

• dal decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modifiche, per: gomma, cellulosa rigenerata, carta e cartone, vetro, acciaio inossidabile, per i materiali di cui all’art. 9, comma 4 (rivestimenti superficiali, siliconi, ecc.) ed in misura transitoria per le prove di migrazione sulle plastiche per le quali è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 10/2011.

• dal Decreto 18 febbraio 1984 e 13 luglio 1995, n.405, per la Banda stagnata

• dal Decreto 1°giugno 1988, n. 243 per la Banda cromata

• dal Decreto 4 aprile 1985 e 1° febbraio 2007 per la ceramica

• dal Decreto 18 aprile 2007, n. 76 per l’alluminio;

• dal Reg.(UE) n. 10 /2011 per le plastiche;

• dal Reg. (CE) n. 282/2008 per le plastiche riciclate;

• dal Reg. (UE) 284/2011 per gli utensili per cucina di plastica a base di poliammide e di melammina ;

• dal Reg.(CE) n. 450/2009 per i materiali attivi ed intelligenti;

La dichiarazione di conformità, in particolare, serve a trasmettere le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della conformità lungo la catena commerciale e comprende una serie di informazioni utili alle parti interessate e verificabili dalle Autorità deputate al controllo. Essa deve contenere almeno i seguenti elementi:

• un’esplicita dichiarazione di conformità alla normativa di riferimento generale e alla normativa specifica,

• indicazioni sull’identità del produttore e dell’importatore,

• indicazioni sul tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso,

• data e firma del responsabile.

Indicazioni puntuali sui contenuti della dichiarazione di conformità sono state disposte, in relazione ad alcuni dei materiali specifici, da una serie di regolamenti comunitari elencati nella nota, alla quale si rimanda per un ulteriore approfondimento.

Allegati: Ministero Salute – 2011 – Note – 32249 – 11102011