Con comunicazione del 14 settembre 2011 l’Agenzia delle Dogane informa che in attuazione dei decreti legislativi 24 febbraio 1997, n.46 e 25 gennaio 2010, n.37 sono state introdotte nuove misure di controllo sanitario sulle importazione di dispositivi medici. Le misure in questione, aventi decorrenza dal 15 settembre 2011, prevedono l’indicazione, nelle operazioni di importazione dei dispositivi medici previsti dai sopra menzionati decreti, del codice certificato “13CS” all’interno del campo 44 del D.A.U., con l’indicazione dell’anno e del numero identificativo dello stesso, rilasciato dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF).

Inoltre, nei casi in cui è necessario dichiarare o meno l’utilizzo di una merce come dispositivo medico dovrà essere indicato, nel campo apposito del D.A.U., il codice addizionale T028/T029 oppure T001.

In caso di inosservanza la dichiarazione non sarà accettata dal sistema che risponderà con una apposita segnalazione di errore.

Ulteriori dettagli e informazioni sulle nuove misure di controllo potranno essere acquisite consultando la TARIC dal sito dell’Agenzia delle Dogane nella funzione Misure/Taric/per Paese avendo cura di inserire nel campo “data di riferimento” una data successiva a quella del comunicato in oggetto.

Allegati: Agenzia Dogane – 2011 – Comunicati – 14092011