Con la circolare N. 37/E  del 29 luglio 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di territorialità dei servizi, disciplina che come noto ha subito profondi cambiamenti a partire dal 1° gennaio 2010 per via dell’adozione del opera del D.lgs 18/2010. Fra le novità principali v’è lo sdoppiamento dei criteri per l’individuzione del luogo dove si considera effettuata la prestazione, con la conseguente estensione pressoché generalizzata del meccanismo del reverse charge ogni volta in cui cliente e fornitore del servizio – soggetti passivi – sono in due Stati diversi, e l’inclusione fra i soggetti passivi degli enti non commerciali, anche per gli acquisti di servizi effettuati nell’ambito dell’attività istituzionale. 

Fino al 31 dicembre 2009 (deroghe a parte), i servizi si consideravano prestati in Italia se il prestatore era stabilito nel territorio dello Stato.
Ora l’operazione è territorialmente rilevante nel Paese in cui è stabilito chi richiede il servizio (ossia il committente), qualora si tratti di soggetto passivo Iva (operazioni B2B, ovvero business to business). Al contrario, in caso di operazioni business to consumer (B2C), l’operazione si considera effettuata nello Stato del prestatore.

Nell’ambito della prima tipologia di operazioni (B2B), perché l’operazioni si consideri effettuata in Italia occorre in particolare verificare due requisiti: 1) che il committente è soggetto passivo e 2) che agisce in tale veste stabilito in Italia. Imprenditori, artisti e professionisti escono dalla sfera di tali operazioni quando acquistano i servizi al di fuori della loro attività.

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della circolare.

Allegati: Agenzia Entrate – 2011 – Circolari – 37E – 29072011