La circolare n. 12/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) riguarda i controlli sulle importazioni di prodotti chimici soggetti al Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).
Premessa e Scopo del Regolamento REACH
L’ADM, nell’ambito dei controlli extratributari, si impegna a tutelare la sicurezza dei consumatori, la salute umana e l’ambiente. Il Regolamento REACH, del 18 dicembre 2006, istituisce un sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione per le sostanze chimiche (come tali, in miscele o in articoli) potenzialmente rischiose. L’obiettivo principale è garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, favorendo al contempo la libera circolazione delle sostanze nel mercato interno. Il regolamento si applica sia alla fabbricazione che all’immissione sul mercato, coinvolgendo anche gli importatori.
Esclusioni dall’applicazione del Regolamento REACH
Il Regolamento non si applica a:
- Sostanze radioattive (direttiva 96/29/Euratom).
- Sostanze assoggettate a controllo doganale, purché non trattate o trasformate e in deposito temporaneo, zona franca, deposito franco per riesportazione, o in transito.
- Sostanze intermedie non isolate9.
- Trasporto di sostanze pericolose (per ferrovia, strada, via navigabile interna, marittima o aerea).
- Rifiuti (definiti dalla direttiva 2006/12/CE) non sono considerati sostanze, miscele o articoli. In casi specifici, gli Stati membri possono concedere esenzioni per motivi di difesa.
Quadro Normativo e Autorità Coinvolte
Il Regolamento REACH contiene disposizioni su registrazione (Titolo II, artt. 5-24), autorizzazioni (Titolo VII, artt. 55-66 e Allegato XIV) e restrizioni (Titolo VIII, artt. 67-73 e Allegato XVII). È correlato alle classificazioni di pericolo del Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP.
Il Regolamento (UE) n. 2019/1020, in vigore dal 16 luglio 2021, ha modificato il Regolamento (CE) n. 765/2008, rafforzando i controlli sui prodotti importati nell’UE per garantire la conformità e un’elevata protezione di interessi pubblici, inclusa la salute e l’ambiente. I prodotti REACH sono elencati all’allegato I, punto 22, del Regolamento (UE) n. 2019/1020.
A livello nazionale, il Ministero della Salute è l’autorità di vigilanza del mercato per i prodotti REACH (Decreto legislativo 12 ottobre 2022 n. 157). Per le autorizzazioni e le restrizioni, il Ministero si avvale degli USMAF-SASN territorialmente competenti. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e la Guardia di Finanza sono le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione europea. La disciplina sanzionatoria è stabilita dal Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133, che individua anche il Ministero della Salute come autorità competente ai sensi dell’art. 121 del Regolamento REACH.
Registrazione
Dal 1° giugno 2008, la produzione o l’importazione di sostanze chimiche in quantitativi superiori a 1 tonnellata annua è consentita solo previa registrazione REACH presso l’ECHA. Gli importatori devono indicare il codice 01CH nella dichiarazione doganale. Per verificare la registrazione, è stata attivata una collaborazione tra le Autorità Regionali di Controllo REACH/CLP e l’ADM. Le Autorità Regionali possono richiedere alla Direzione Territoriale di ADM informazioni sulle importazioni avvenute per verifiche a posteriori, specificando codici TARIC, operatori economici, quantitativi e paese di provenienza. Le Direzioni territoriali di ADM devono rispondere tempestivamente a tali richieste.
Controlli Doganali
Autorizzazioni (Titolo VII e Allegato XIV del Regolamento REACH)
Gli Uffici delle dogane effettuano controlli documentali o fisici, a campione o basati su profili di rischio. Verificano l’uso corretto dei seguenti codici nella dichiarazione doganale:
- C073: Autorizzazione REACH (Titolo VII).
- Y109: Esenzione specifica dall’autorizzazione REACH (usi esentati, Allegato XIV).
- Y115: Esenzione dall’obbligo di autorizzazione (Art. 2, punti 5 e 8).
- Y105: Esenzione generica dall’autorizzazione REACH (Art. 56). In caso di dubbi, lo svincolo della merce viene sospeso (art. 26 del Regolamento (UE) n. 2019/1020) e l’USMAF-SASN territorialmente competente viene informato per il rilascio del Nulla Osta Sanitario (NOS) tramite l’applicativo NSIS-USMAF. I costi per il NOS sono a carico dell’operatore. L’USMAF-SASN deve rispondere entro quattro giorni lavorativi, comunicando il rilascio o la non ammissione del NOS, il mantenimento della sospensione per approfondimenti, o eventuali misure da intraprendere da parte dell’operatore. In assenza di risposta, l’ufficio doganale procede allo svincolo. In caso di sospensione, è possibile, con parere favorevole dell’USMAF-SASN, trasferire le merci al magazzino dell’importatore con vincolo doganale (bolletta A20 con divieto di immissione in consumo) per evitare costi aggiuntivi di stoccaggio.
Restrizioni (Titolo VIII e Allegato XVII del Regolamento REACH)
Analogamente, gli Uffici delle dogane verificano l’uso dei seguenti codici per articoli o miscele soggetti a restrizioni:
- Y106: Rispetto delle restrizioni REACH (Allegato XVII).
- Y110: Esenzioni dalle restrizioni REACH (Art. 67, paragrafi 1 e 2).
- Y113: Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (Allegato XVII). In caso di dubbi, si procede alla sospensione dello svincolo e alla richiesta di NOS all’USMAF-SASN, con costi a carico dell’operatore. Le tempistiche e le modalità di risposta dell’USMAF-SASN sono le stesse previste per le autorizzazioni. Anche in questo caso è possibile il trasferimento delle merci con bolletta A20 in caso di sospensione.
Analisi di Laboratorio
Per verificare il rispetto delle restrizioni (Allegato XVII), gli Uffici delle dogane possono ricorrere ad analisi di laboratorio effettuate dalla rete REACH, inclusi i laboratori ADM. Le attività di analisi sono suddivise tra ADM e Ministero della Salute.
- Se un laboratorio ADM è competente, l’ufficio doganale può prelevare un campione e inviarlo al laboratorio ADM prima di segnalare all’USMAF competente. I risultati vengono poi allegati al fascicolo per l’USMAF-SASN. Le spese sono a carico dei laboratori ADM.
- Se un laboratorio ADM non è competente, l’USMAF-SASN, ricevuta la segnalazione, può disporre il prelievo e l’invio a un laboratorio di riferimento della rete REACH/CLP. I costi sono a carico dell’amministrazione richiedente e possono essere recuperati in caso di non conformità. Eccezionalmente, l’USMAF-SASN può richiedere un’analisi a un laboratorio ADM competente non precedentemente interpellato, con costi a carico dell’amministrazione richiedente.
Sanzioni
Il Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133, prevede sanzioni per la violazione degli obblighi del Regolamento REACH:
- Violazione Art. 56 (autorizzazione): per chi immette sul mercato o utilizza una sostanza dell’allegato XIV senza autorizzazione o al di fuori dei casi consentiti, la pena è l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro.
- Violazione Art. 67 (restrizione): per chi fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza, miscela o articolo non conforme alle restrizioni dell’Allegato XVII, la pena è l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro. In caso di non ammissione all’importazione e di provvedimento dell’USMAF-SASN, l’Ufficio delle dogane deve redigere una notizia di reato e trasmetterla alla Procura della Repubblica competente.
Rendicontazione
La Direzione Dogane raccoglie annualmente (di norma nel primo trimestre) i dati sui controlli di sorveglianza del mercato tramite un modello della Commissione Europea. Vengono evidenziati il totale dei controlli (sia da circuito doganale che su iniziativa), le segnalazioni alle autorità di vigilanza (ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (UE) n. 2019/1020) e i casi di non conformità (prodotti non immessi in libera pratica o regolarizzati). Gli uffici devono mantenere un registro delle segnalazioni e dei relativi esiti per la rendicontazione. In caso di progetti di controllo rafforzato, possono essere richieste rendicontazioni più dettagliate per periodi limitati.
Le Direzioni Territoriali devono vigilare sull’applicazione uniforme della circolare e segnalare eventuali difficoltà alla Direzione Dogane.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.