Roma, 26 maggio 2025 – L’Agenzia delle Dogane informa gli operatori economici delle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata (ENS) per il trasporto aereo nel nuovo sistema ICS2. I punti salienti da rispettare sono i seguenti:
- Principi generali di correttezza dei dati
- Ogni spedizione deve indicare singolarmente le merci cui corrispondono codici HS differenti; non è ammesso raggruppare voci merceologiche.
- Descrizioni “non disponibile”, “sconosciuto” o analoghe, così come formulazioni generiche, comportano il rigetto dell’ENS.
- Mittente e destinatario devono comparire già al livello house consignment e devono essere soggetti diversi da vettore, spedizioniere, consolidatore, operatore postale o agente doganale.
- Gli operatori devono fornire riscontro immediato a qualunque richiesta di chiarimento dell’Autorità su spedizioni classificate ad alto rischio.
- Requisiti aggiuntivi per il commercio elettronico
- Ogni spedizione e-commerce – e ciascun articolo al suo interno – deve essere dichiarata a livello house consignment; non è consentito riunire più pacchi sotto un’unica riga descrittiva.
- I dataset F28 e F29 non sono abilitati per le spedizioni e-commerce.
- I vettori devono acquisire dal mittente tutti i dettagli richiesti prima di presentare l’ENS, poiché eventuali dati incompleti possono far ricadere sul vettore stesso la responsabilità di errori dichiarativi.
- Documentazione di riferimento
ADM rinvia espressamente:
- al documento della Commissione Europea “Air cargo information – Filing accurate and complete ENS data” (link in nota 1 del testo ADM);
- alla sezione dedicata a ICS2 nel portale della Commissione (link in nota 2 del testo ADM), che contiene linee guida tecniche costantemente aggiornate.
I soggetti obbligati sono invitati ad adeguare procedure e software interni affinché i messaggi ENS trasmessi siano perfettamente allineati agli standard ICS2.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.