Roma, 14 maggio 2025 – Con Circolare n. 9 del 14 maggio 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarisce l’applicazione dell’art. 31, comma 6, Allegato 1, del D.Lgs. 141/2024 in tema di personale ausiliario del rappresentante doganale.
- Natura e limiti dell’attività ausiliaria
- L’ausiliario può svolgere solo mansioni esecutive, entro la delega conferita e sempre sotto la responsabilità del rappresentante doganale.
- Rimane impregiudicata la facoltà dell’ADM di chiedere, in qualsiasi momento, l’atto di legittimazione dell’incarico.
- Superamento delle istruzioni previgenti
- Le precedenti disposizioni emanate in base agli artt. 45-46 T.U.L.D. (Circ. 1982/VIII/200 prot. 626 del 27 marzo 1982 e successive integrazioni) sono dichiarate superate.
- Tesserino di riconoscimento
- Per garantire un’identificazione immediata negli Uffici doganali, il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (CNSD) rilascia un tesserino recante, tra l’altro: Cognome, Nome, Domicilio, n. di iscrizione al registro, numero di tessera, data di rilascio, estremi del doganalista delegante e, se previsto, validità massima di un anno.
- Il fac-simile del documento è allegato alla circolare e ne costituisce parte integrante.
- Vigilanza e segnalazioni
Le Direzioni Territoriali ADM assicureranno l’applicazione uniforme delle presenti istruzioni; eventuali difficoltà operative dovranno essere segnalate tempestivamente alla Direzione Centrale, come previsto dalla direttiva del Direttore prot. 612382/RU del 2 ottobre 2024.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.