Roma, 18 marzo 2025 – La Circolare ADM n. 4/2025, prot. 175233 RU del 18.03.2025, fornisce indicazioni dettagliate ai funzionari doganali per l’applicazione del Regolamento (UE) 2017/852, che disciplina l’uso, lo stoccaggio e il commercio del mercurio e dei suoi composti, nonché le relative sanzioni definite dal D.lgs. 2 novembre 2021, n. 189. Il documento si inserisce nel quadro delle misure internazionali e dell’Agenda 2030, che mira a ridurre l’impatto ambientale e i rischi per la salute derivanti dall’uso del mercurio.
Definizioni e Ambito di Applicazione
La circolare chiarisce le definizioni essenziali per l’applicazione della normativa:
- Mercurio: il mercurio metallico (Hg) identificato dal relativo CAS RN.
- Composto del mercurio: sostanze costituite da atomi di mercurio e altri elementi, separabili solo mediante reazioni chimiche.
- Miscela: soluzioni composte da due o più sostanze.
- Prodotto con aggiunta di mercurio: prodotti o componenti contenenti intenzionalmente mercurio.
- Rifiuti di mercurio: mercurio considerato rifiuto ai sensi della Direttiva 2008/98/CE.
Restrizioni all’Esportazione e Importazione
Il Regolamento prevede il divieto assoluto di esportazione del mercurio e di specifiche miscele, salvo deroga per attività di ricerca o analisi di laboratorio. L’importazione è consentita esclusivamente per fini di smaltimento, a condizione che il paese esportatore non disponga di adeguate capacità di trasformazione. Gli operatori economici devono riportare, nella dichiarazione doganale, i codici Taric specifici (come C071, Y924, Y925) per attestare le necessarie autorizzazioni.
Controlli Doganali e Procedure
Gli Uffici delle Dogane sono incaricati di effettuare controlli documentali e verificare la corretta applicazione delle norme, anche sulla base di profili di rischio e controlli a campione. In caso di dubbi sulla conformità delle operazioni, è previsto il blocco dello svincolo e la tempestiva comunicazione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) tramite l’indirizzo email indicato nella circolare. Il MASE, entro quattro giorni lavorativi, fornirà le opportune indicazioni, che potranno includere l’approvazione, la sospensione prolungata o ulteriori misure correttive.
Ambiti Specifici e Ulteriori Regolamenti
La circolare richiama l’attenzione anche su ulteriori normative da considerare, quali quelle relative ai prodotti cosmetici e ai biocidi, che possono contenere mercurio o i suoi composti. In questi casi, è fondamentale rispettare i limiti di concentrazione e le restrizioni previste dai regolamenti (UE) 2012/528 e 1223/2009.
Sanzioni
In caso di violazione delle disposizioni, sono previste sanzioni penali e amministrative. Le operazioni non conformi – sia per l’esportazione, l’importazione o la fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio – possono comportare ammende fino a 150.000 € o pene detentive da tre a nove mesi, a seconda della gravità della violazione.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.