Roma, 4 marzo 2025 – L’ Avviso, emanato dalla Direzione Dogane e dalla Direzione Accise dell’Agenzia Dogane e Monopoli, ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative e procedurali in merito al trattamento fiscale – sia in ambito IVA che accise – delle merci destinate alle piattaforme offshore. La normativa di riferimento, introdotta con il D.Lgs. 26 settembre 2024 n. 141, ha abrogato l’art. 132 del D.P.R. n. 43/73 (TULD), determinando modifiche sostanziali nel regime fiscale applicabile alle merci impiegate nelle attività marine.
In particolare, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 633/72 (Decreto IVA), le merci spedite o trasportate verso piattaforme offshore, destinate ad essere utilizzate per attività quali la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l’equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, sono considerate come se venissero trasportate fuori dalla Comunità. Tale interpretazione comporta l’applicazione della non imponibilità IVA, analogamente a quanto accade per le esportazioni, e prevede la possibilità di presentare la dichiarazione doganale di esportazione, come attestato dal quadro normativo del Codice Doganale dell’Unione (CDU), in particolare ai sensi dell’art. 269, paragrafo 2.
Si osserva altresì che, per il trattamento delle merci destinate a piattaforme offshore collocate al di fuori delle acque territoriali, si applica la procedura di esportazione prevista dall’art. 269, paragrafo 1, del CDU. È importante notare che, ai fini dell’applicazione della norma relativa alla non imponibilità IVA, le piattaforme fisse all’interno delle acque territoriali sono assimilate alle navi, conformemente alla definizione fornita dall’art. 136 del Codice della Navigazione.
Relativamente agli aspetti fiscali inerenti alle accise, l’abrogazione dell’art. 132 del TULD ha determinato una revisione del trattamento dei prodotti energetici impiegati a bordo delle piattaforme offshore. In precedenza, tale norma permetteva di qualificare in “esportazione definitiva” sia i prodotti nazionali consumati in mare – per attività di prospezione, ricerca e sfruttamento di giacimenti sottomarini – sia quelli temporaneamente introdotti nelle basi operative a terra delle imprese addette a tali operazioni. In assenza di specifiche previsioni transitorie, il venir meno di questa disposizione comporta che i prodotti energetici consumati a bordo delle piattaforme situate all’interno delle acque territoriali non possano più essere considerati come esportati definitivamente, con la conseguente applicazione del regime accisario ordinario.
Il documento, redatto in forma tecnico-scientifica, dettaglia anche le agevolazioni fiscali e le modalità operative per specifiche categorie di prodotti energetici, tra cui:
- Prodotti per la diluizione degli oli greggi: questi, impiegati nella preparazione dei “fanghi” di perforazione, possono beneficiare dell’esenzione dall’accisa, in conformità con le disposizioni della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995.
- Prodotti destinati alla generazione di forza motrice: quelli utilizzati nei motori termici fissi, collegati alle macchine operatrici in lavori di perforazione, godono di una riduzione dell’accisa pari al 30% dell’aliquota intera, come stabilito dalle disposizioni della medesima Tabella A.
- Prodotti impiegati in impianti alimentati a gas naturale: per tali operazioni si applica l’agevolazione prevista, con un’accisa specifica calcolata in base a criteri tecnici (ad es. 11,73 euro per 1000 metri cubi).
- Prodotti per la produzione di energia elettrica: per i prodotti energetici destinati a produrre energia elettrica per i motori elettrici collegati alle macchine operatrici, sono previste aliquote specifiche e, in presenza di autoproduzione, si applicano le riduzioni indicate dalle normative vigenti.
Il documento illustra altresì la procedura amministrativa necessaria per l’accesso alle agevolazioni fiscali. Le ditte titolari di permessi o concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti devono presentare, in duplice copia, un’istanza completa di documentazione tecnica (certificato di permesso, relazione tecnica, planimetria del cantiere, tabelle di taratura dei serbatoi, ecc.) all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) competente. Tale istanza è soggetta a verifica tecnica, mediante la redazione di un processo verbale che attesti la conformità degli impianti e la corretta taratura dei serbatoi. Inoltre, le procedure prevedono la compilazione di appositi modelli per il prelevamento dei prodotti agevolati, con l’obbligo di tenuta di registri specifici per il monitoraggio dei movimenti, dei consumi e della produzione, registri che dovranno essere conservati per almeno cinque anni.
In caso di cessazione o variazione dell’attività del cantiere, le ditte sono tenute a comunicare tempestivamente tali variazioni all’UTF, nonché a seguire le procedure previste per il trasferimento o lo smaltimento delle giacenze, al fine di mantenere la conformità con gli obblighi fiscali e doganali.
In conclusione, l’avviso rappresenta un importante strumento operativo volto a garantire l’uniformità nell’applicazione delle norme fiscali relative alle merci destinate alle piattaforme offshore. La corretta interpretazione e osservanza delle disposizioni qui riepilogate è essenziale per assicurare il rispetto della normativa IVA e accisaria, nonché per minimizzare il rischio di sanzioni e contenziosi. Le indicazioni operative, redatte in forma tecnico-scientifica, sono rivolte agli operatori del settore e agli spedizionieri doganali, i quali devono adottare un rigoroso sistema di controllo documentale e operativo, in stretta collaborazione con le autorità competenti, per garantire una gestione trasparente e conforme alle disposizioni vigenti.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.