Roma, 15 marzo 2025 – L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato la Circolare n. 3/2025 al fine di fornire un quadro interpretativo dettagliato circa l’applicazione delle sanzioni tributarie introdotte dal D.lgs. 141/2024, che rappresenta un profondo ripensamento del sistema sanzionatorio in materia doganale e accise.

Tale normativa, in linea con le disposizioni complementari al Codice Doganale dell’Unione, prevede che le nuove sanzioni amministrative si applichino esclusivamente alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, escludendone in via categorica la retroattività, anche qualora il nuovo regime risulti più favorevole rispetto a quello precedente.

Il nucleo della problematica concerne la deroga al principio del favor rei, sancito dall’art. 3, comma 3, del D.lgs. 472/1997, secondo cui, in presenza di norme successive che prevedano sanzioni di diversa entità, si deve applicare la legge più favorevole al contribuente, qualora il provvedimento non sia divenuto definitivo.

La Circolare chiarisce, tuttavia, che il D.lgs. 141/2024 non intende operare una modifica retroattiva in favore del contribuente, stabilendo che il regime sanzionatorio “ex nunc” si applichi esclusivamente alle condotte verificatesi dopo l’entrata in vigore del decreto.

Questo orientamento è supportato da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 1274 del 19 gennaio 2025), nella quale è stato affermato, con rigorosa analisi giurisprudenziale, che una riforma sistemica del sistema sanzionatorio può legittimamente prevedere l’irretroattività delle nuove sanzioni. In tal modo, si riconosce che la riforma, essendo parte integrante di un processo più ampio di revisione del rapporto tra Fisco e Contribuente, richiede un periodo transitorio necessario per l’effettiva attuazione del nuovo assetto normativo, senza compromettere la stabilità e la certezza giuridica.

L’adozione della nuova disciplina, pertanto, comporta che le violazioni commesse precedentemente all’entrata in vigore del D.lgs. 141/2024 rimangano soggette al regime sanzionatorio previsto dalle normative antecedenti, in particolare dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico delle Leggi Doganali – T.U.L.D.) e dal D.lgs. 504/1995, il quale disciplina le accise. Di conseguenza, i contenziosi relativi a violazioni pregresse non potranno beneficiare delle disposizioni più miti previste dalla nuova legge.

Dal punto di vista operativo, le Direzioni Territoriali dell’Agenzia sono incaricate di assicurare un’applicazione omogenea e uniforme delle nuove disposizioni, prevedendo l’adozione di misure di controllo e la predisposizione di strumenti di segnalazione per eventuali problematiche interpretative o operative riscontrate sul territorio. Tale monitoraggio costante è essenziale per garantire la coerenza applicativa del nuovo sistema sanzionatorio, in un contesto in cui la chiarezza normativa riveste particolare importanza per gli operatori del settore doganale.

Particolarmente rilevante per gli spedizionieri doganali risulta essere l’interpretazione data dalla sentenza n. 1274/2025, che sottolinea in modo incisivo come l’applicazione del regime sanzionatorio debba essere ancorata al momento in cui la violazione viene commessa, escludendo la possibilità di invocare il principio del favor rei per ottenere una riduzione delle sanzioni in corso di contenzioso. Inoltre, la pronuncia ribadisce che le nuove disposizioni, non avendo effetto su atti e provvedimenti già definitivi, non possono essere utilizzate per rivedere sanzioni precedentemente applicate, garantendo così un’interpretazione conforme ai principi di certezza e stabilità del diritto.

In conclusione, il nuovo assetto sanzionatorio, pur introducendo misure complessivamente più favorevoli per il contribuente, è circoscritto temporalmente alle violazioni successive all’entrata in vigore del D.lgs. 141/2024. Gli operatori, e in particolare gli spedizionieri doganali, sono pertanto invitati a verificare accuratamente le date delle infrazioni e a consultare costantemente il quadro normativo aggiornato, anche in collaborazione con esperti legali e doganali, per garantire la piena conformità alle disposizioni vigenti. La comprensione e l’adozione di strategie preventive in materia di compliance doganale rappresentano elementi fondamentali per evitare l’applicazione di sanzioni non conformi al regime normativo attuale e per assicurare un’efficace gestione dei rischi nell’ambito delle operazioni internazionali.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.