Con la Circolare 19/D (Prot. 75654 RU) del 24/06/2011, l’Agenzia delle Dogane illustra le novità introdotte dal d.lgs 59/2010, emesso in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che come noto ha modificato il Testo Unico delle leggi doganali (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), introducendo nuove modalità in materia di esercizio della professione di spedizioniere doganale. Il provvedimento in questione ha infatti modificato gli articoli 46, 47 e 51 del Testo Unico, introducendo sostanzialmente 3 novità:

1)     La patente di spedizioniere doganale (rilasciata dall’Agenzia delle dogane sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali), abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull’intero territorio nazionale (e non più, come in precedenza, presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale prescelta dall’interessato). Ciò implica che il doganalista potrà espletare il proprio mandato presso qualsiasi ufficio delle dogane del territorio nazionale, sia direttamente che facendosi coadiuvare nell’esercizio della rappresentanza da altri spedizionieri doganali;

2)     presso ciascun Ufficio delle dogane viene istituito un registro degli ausiliari che svolgono la loro attività alle dipendenze degli spedizionieri doganali che risiedono nei comuni compresi nel territorio dell’Ufficio in questione.

3)     Ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di spedizioniere doganale è necessario aver maturato 2 anni di iscrizione nel registro del personale ausiliario. In alternativa, è possibile sostituire un anno di iscrizione con un corso di formazione professionale di durata almeno annuale tenuto da un istituto universitario.

A quest’ultimo proposito, per essere ammessi agli esami, gli aspiranti dovranno inoltrare istanza entro il termine stabilito nella determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane che indice gli esami medesimi ed aver conseguito, alla data di pubblicazione della determinazione stessa, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Essi inoltre, devono risultare alla medesima data iscritti da almeno due anni nel registro del personale ausiliario (fatta salva la possibilità di sostituzione di un anno in questione con il sopra indicato corso di formazione professionale di pari durata). Il requisito dell’iscrizione nel registro degli ausiliari non e’ richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell’Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale. 2. L’esclusione dagli esami per difetto dei requisiti e’ disposta con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane.” .

A parte le modifiche formali (sostituzione della Direzione di circoscrizione doganale, oramai soppressa, con l’Ufficio delle dogane quale organo preposto alla formazione e tenuta del registro degli ausiliari), è importante fare una precisazione riguardo le modalità operative sul territorio dei dipendenti dello spedizioniere doganale, cd. “ausiliari”. Considerato infatti che l’ambito operativo dello spedizioniere doganale è stato esteso all’intero territorio nazionale, appare consequenziale la possibilità anche per l’ausiliario di poter operare nel medesimo ambito. Tuttavia, perché l’ausiliario possa operare al di fuori della circoscrizione territoriale presso la quale risulta iscritto, è necessario che lo stesso sia conosciuto (e quindi accreditato), oltre che presso l’Ufficio delle dogane dove è registrato, anche presso l’Ufficio delle dogane presso il quale viene temporaneamente incaricato di prestare la propria opera da parte e per conto dello spedizioniere doganale, su richiesta di quest’ultimo ed a condizione che per svolgere tale attività lo stesso spedizioniere doganale metta a disposizione dell’ausiliario un luogo fisico operativo, ovvero una struttura organizzativa, nell’ambito territoriale di competenza di tale Ufficio. Si prescinde tuttavia da tale condizione qualora l’Ufficio di registrazione e l’Ufficio di accredito temporaneo sono ubicati nella stessa provincia, ovvero in province limitrofe o, comunque, in province tra loro facilmente raggiungibili.

Per quanto riguarda le modalità di accreditamento degli ausiliari, la circolare dell’Agenzia delle Dogane precisa che questi dovranno essere effettuati di volta in volta (cioè per ogni singola operazione o gruppo di operazioni), a cura dello spedizioniere doganale, tramite una formale comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, che ne dovrà fornire tempestiva notizia all’Ufficio delle dogane presso il quale l’ausiliario è registrato, al fine dell’annotazione nel prescritto registro. La comunicazione in oggetto dovrà in particolare mettere in condizione l’Ufficio delle dogane di acquisire le essenziali informazioni utili ai fini del riconoscimento dell’ausiliario incaricato, dell’individuazione del luogo fisico operativo, ovvero della struttura organizzativa, a disposizione dell’ausiliario, dell’individuazione dell’arco temporale di durata dell’incarico e dell’indicazione delle mansioni affidategli. Tali informazioni saranno conformemente annotate e inviate all’Ufficio delle dogane presso il quale l’ausiliario è registrato, per i conseguenti opportuni aggiornamenti.

Le patenti sinora rilasciate verranno automaticamente abiilitate all’esercizio dell’attività sull’intero territorio nazionale, per cui non si rende necessaria alcuna sostituzione o restituzione delle stesse all’Agenzia delle Dogane. Tuttavia, è necessario che lo spedizioniere doganale mantenga l’accreditamento presso l’Ufficio doganale nel cui ambito ha la residenza, ovvero il domicilio professionale, sia per consentire l’esatta individuazione dell’Albo compartimentale di cui

all’art. 4 della legge 22 dicembre 1960 n. 1612 (presso cui lo stesso spedizioniere doganale deve essere necessariamente iscritto per poter esercitare la professione, sia per permettere l’esatta individuazione dell’organo deputato all’eventuale adozione delle misure sanzionatorie di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 43/1973 (sospensione dalle operazioni doganali), che alla formalizzazione della proposta all’Agenzia delle Dogane di adozione del provvedimento di revoca della nomina a spedizioniere doganale (articolo 54). Ciò ovviamente implica che in caso di trasferimento della residenza o del domicilio professionale, lo spedizioniere doganale dovrà darne immediata comunicazione alle Direzioni interregionali, regionali o provinciali interessate, oltre che alla Direzione centrale. La Direzione regionale, interregionale o provinciale nella quale è ubicato l’Ufficio delle dogane presso cui lo spedizioniere doganale è accreditato ed ha la propria residenza rimarrà competente per l’adozione dei suddetti provvedimenti sanzionatori, anche per gli illeciti compiuti al di fuori di tale ambito territoriale.

La circolare, infine, ricorda che tutti gli spedizionieri doganali che ancora non lo abbiano fatto, dovranno dotarsi, successivamente all’iscrizione all’Albo compartimentale degli spedizionieri doganali, del codice EORI.

Allegati:  Agenzia Dogane – Crcolari – 19D – 24062011