L’Agenzia delle Dogane e Monopoli, con Circolare n. 1 del 16 gennaio 2025, ha comunicato l’entrata in vigore, a partire dal 17 gennaio 2025, del D.Lgs. n. 211/2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2025), che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1672 sui controlli del denaro contante in entrata e in uscita dall’Unione Europea.

Principali novità per gli operatori doganali

📌 Autorità competenti per i controlli
L’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza assumono congiuntamente nuove competenze in materia di accertamento e trattenimento temporaneo di denaro contante, rafforzando le attività di contrasto ai movimenti illeciti di valuta.

📌 Ridefinizione del concetto di “denaro contante”
A partire dal 17 gennaio 2025, nella definizione rientrano:

  • Valuta (banconote e monete ancora scambiabili);
  • Strumenti negoziabili al portatore (assegni turistici, vaglia cambiari, ordini di pagamento al portatore);
  • Beni altamente liquidi (monete e lingotti in oro con specifici tenori di purezza);
  • Carte prepagate (non collegate a un conto corrente).

📌 Nuovi obblighi dichiarativi

  • Denaro contante accompagnato: per importi pari o superiori a 10.000 euro resta obbligatoria la dichiarazione alle autorità doganali e la messa a disposizione per i controlli.
  • Denaro contante non accompagnato: l’obbligo di dichiarazione si estende a trasferimenti mediante spedizioni o plichi postali. Il mittente/destinatario ha 30 giorni di tempo per presentare la dichiarazione su richiesta dell’autorità.

📌 Trattenimento temporaneo del denaro

  • In caso di mancata dichiarazione o sospetti di attività criminose, l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza potranno trattenere il denaro per un massimo di 30 giorni (prorogabili fino a 90 giorni in casi eccezionali).
  • Il denaro trattenuto sarà trasferito al Fondo Unico di Giustizia, con possibilità di restituzione entro 5 anni.

📌 Nuovo impianto sanzionatorio

  • Omessa dichiarazione: sanzioni dal 30% al 100% dell’importo eccedente la soglia di 10.000 euro, con un minimo di 900 euro.
  • Dichiarazione inesatta o incompleta: sanzioni dal 15% al 100% della differenza tra importo effettivo e dichiarato.
  • Sequestro immediato: possibile per importi non dichiarati superiori a 10.000 euro.
  • Oblazione: ammessa per importi fino a 40.000 euro, con percentuali ridotte di pagamento.

📌 Modifiche al regime dell’oro
Il D.Lgs. 211/2024 modifica la Legge n. 7/2000, introducendo:

  • Nuove definizioni di “oro da investimento” e “materiale d’oro”;
  • L’obbligo di dichiarazione per trasferimenti di oro superiori a 10.000 euro;
  • L’esonero dalla doppia dichiarazione se l’oro rientra già nella categoria di “denaro contante” ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1672.

🔎 Prossimi passi per gli operatori doganali
Si raccomanda di aggiornare le procedure interne e sensibilizzare i clienti sulle nuove disposizioni. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.