Con la Determinazione direttoriale Prot. 176043/RU del 23 dicembre 2009, l’Agenzia delle Dogane, ravvisata l’opportunità di prevedere una specifica disciplina per gli impianti di fabbricazione della birra dotati di caratteristiche tecnologiche avanzate, affinché questi ultimi garantiscano uno standard organizzativo elevato, detta una serie di disposizioni semplificate ai fini dell’accertamento fiscale del prodotto.

Ai sensi della determinazione in oggetto è considerato impianto ad elevata automazione lo stabilimento di produzione di birra che assicura, per ogni lotto di produzione, la rilevazione continua e in automatico dei seguenti dati:

a) materie prime passate in lavorazione;

b) volume della birra presente nei serbatoi del prodotto finito subito prima della fase del condizionamento;

c) conteggio delle confezioni di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n.153 e calcolo del volume della birra in entrata nel magazzino fiscale;

d) volume della birra sfusa avviata ad altro stabilimento di condizionamento.

L’articolo 4 in particolare, stabilisce che entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione alle semplificazioni di accertamento e contabilizzazione della birra di cui alla determinazione in oggetto, l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente effettua la verifica tecnica ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 153/2001. In fase di verifica i funzionari dell’Agenzia addetti al controllo provvedono, in particolare, al suggellamento della linea di trasferimento del mosto dalla caldaia di cottura ai tini di fermentazione e degli strumenti di misura di cui al precedente articolo 3, comma 3, lett. a). L’intero procedimento è concluso entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito. Nel caso in cui l’istanza è presentata unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 1 del decreto 5 ministeriale 153/2001, il termine per la conclusione del procedimento è di 120 gg.

In caso di esito positivo, viene rilasciata apposita autorizzazione all’applicazione delle modalità tecniche di accertamento di cui alla determinazione in commento.

A favore del depositario di una fabbrica di birra ad elevata automazione autorizzato, vigono una serie di esclusioni dagli oneri di cui al decreto ministeriale 153/2001, e precisamente:

a) dall’installazione a fini fiscali di misuratori dei semilavorati (mosto) di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto;

b) dall’installazione di misuratori del mosto introdotto nelle cantine di fermentazione di cui all’articolo 3, comma 4;

c) dalla tenuta del registro di carico e scarico dei semilavorati (mosto) di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a); continua tuttavia ad essere tenuto il registro di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) relativamente alla birra non condizionata introdotta od estratta dal deposito;

d) dalla tenuta dell’inventario fisico dei semilavorati di cui all’articolo 7, comma 4, fermo restando l’inventario dei semilavorati ai sensi dell’art. 18, comma 2, effettuato con la cadenza prevista al successivo comma 2 dell’articolo 2 della determinazione in oggetto;

e) dal comma 3 dell’articolo 9, riguardante le variazioni degli orari delle cotte;

f) dal comma 4 dell’articolo 9, riguardante le variazioni dei giorni e degli orari delle operazioni di condizionamento;

g) dal comma 6 dell’articolo 9, riguardante la tenuta del registro annuale delle lavorazioni.

Gli inventari periodici di cui all’articolo 18, comma 2 del decreto ministeriale 153/2001 sono effettuati inoltre con cadenza annuale. Per tutto il resto, ai depositari autorizzati degli impianti ad elevata automazione continua ad applicarsi la disciplina generale di cui al decreto ministeriale 153/2001.

Alle semplificazioni di accertamento e contabilizzazione della birra di cui alla determinazione in oggetto, si accede mediante istanza del depositario autorizzato e previo esito positivo della specifica verifica tecnica di cui al successivo articolo 4 della determinazione stessa. La relativa istanza va presentata dal rappresentante legale della ditta presso l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione all’ubicazione dell’impianto (per gli impianti di nuova attivazione, l’istanza può essere presentata unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale 153/2001), accompagnata dalla seguente documentazione:

a) descrizione tecnica dei sistemi automatici di misurazione delle materie prime messe in lavorazione e del volume della birra presente nei serbatoi subito prima della fase del condizionamento, nonché di quelli di conteggio degli imballaggi e di calcolo del volume della birra in entrata al magazzino fiscale, sottoscritta da professionista abilitato;

b) certificazione metrologica per ogni singolo strumento di misura utilizzato nei sistemi di cui alla lettera a), che ne attesti i parametri di funzionamento e la non azzerabilità, emessa da ente certificatore riconosciuto o dalla ditta costruttrice;

c) schema tecnico dell’impianto di produzione e planimetria della fabbrica con l’indicazione dell’ubicazione e delle caratteristiche degli strumenti di misura di cui alla lettera b), sottoscritti da professionista abilitato;

d) specifiche tecniche dei sistemi automatici di cui alla lettera a) e schema tecnico del loro interfacciamento con il sistema informatico utilizzato dal depositario, sottoscritti da professionista abilitato;

e) specifiche tecniche del sistema informatico utilizzato, con particolare riferimento alle procedure di rilevazione, elaborazione, conservazione e back up dei dati di cui all’articolo 1, sottoscritte da professionista abilitato.

L’istanza contiene l’impegno del depositario autorizzato a registrare e conservare i dati di cui all’articolo 1 della determinazione, su supporto informatico ed a renderli disponibili all’Agenzia delle dogane per i controlli previsti dall’articolo 17 del decreto ministeriale 153/2001 per un periodo di cinque anni.

L’autorizzazione, una volta concessa, può essere revocata dall’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, al venir meno anche di una sola delle condizioni essenziali che ne hanno determinato il rilascio.

In caso di esito negativo dell’istanza di autorizzazione o di revoca della stessa, si applicano le modalità tecniche di accertamento stabilite nel decreto ministeriale 153/2001.

Allegato: Determinazione direttoriale Prot. 176043/RU del 23 dicembre 2009