La circolare dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, 26/2024, disciplina l’istituzione e l’attivazione delle Zone Franche Doganali (ZFD) nel contesto della normativa nazionale ed europea. Le ZFD sono strumenti eccezionali previsti dal Codice Doganale dell’Unione (CDU) e mirano a promuovere la crescita economica nelle aree meno sviluppate. La nuova normativa prevede l’inserimento delle ZFD all’interno delle Zone Economiche Speciali (ZES) e delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).

La circolare stabilisce procedure dettagliate e requisiti per l’istituzione e l’attivazione delle ZFD. Sono previste verifiche tecniche, amministrative e contabili per garantire il rispetto della normativa unionale e nazionale, nonché la sorveglianza doganale e il controllo delle merci. Le Direzioni Territoriali e gli Uffici delle Dogane sono responsabili della corretta applicazione delle disposizioni.

Obiettivi

  1. Fornire indicazioni dettagliate sulla procedura di istituzione e delimitazione delle ZFD.
  2. Definire i requisiti infrastrutturali, di sorveglianza e amministrativi necessari per la loro attivazione.
  3. Garantire il corretto utilizzo delle ZFD nel rispetto della normativa unionale e nazionale, prevedendo controlli e obblighi di comunicazione.

Azioni

  1. Perimetrazione della Zona Franca
    • Le Autorità competenti devono presentare al Direttore dell’Agenzia delle Dogane una proposta di delimitazione delle ZFD con:
      • Identificazione delle aree mediante particelle catastali.
      • Planimetria con varchi di accesso.
      • Documentazione delle infrastrutture e finalità economiche.
      • Titolo di disponibilità giuridica dell’area.
      • Individuazione dell’ente gestore e relazione tecnica.
    • La Direzione Centrale esamina l’istanza e incarica la Direzione Territoriale di effettuare un sopralluogo per verificare:
      • Recinzione, varchi, e sistema di sorveglianza.
      • Adeguatezza delle infrastrutture
    • Esito positivo: il Direttore dell’ADM approva la perimetrazione entro 60 giorni.
    • Esito negativo: comunicazione di irregolarità e sospensione dei termini fino alla ricezione della documentazione completa.
  1. Attivazione della Zona Franca
    • La Direzione Territoriale e l’Ufficio delle Dogane adottano un disciplinare operativo previa verifica di:
      • Completamento delle infrastrutture prescritte.
      • Manifestazioni di interesse degli operatori economici.
      • Impegno a non precludere l’utilizzo della ZFD ad altri operatori.
    • Requisiti soggettivi:
      • I gestori privati devono possedere l’autorizzazione AEO o requisiti equivalenti previsti dall’art. 39 CDU.
      • Prestazione di garanzia (non obbligatoria per gestori pubblici).
  • Requisiti infrastrutturali:
      • Recinzione adeguata e isolamento dell’area (minimo 2,5 metri di altezza).
      • Sistemi di vigilanza: video-sorveglianza, registrazione degli accessi, procedure per interventi in caso di violazioni.
      • Compatibilità delle opere con il regime doganale.
  1. Scritture Contabili e Autorizzazioni
    • Il gestore deve garantire la tenuta di scritture contabili per tracciare i movimenti delle merci nella ZFD.
    • Gli Uffici delle Dogane verificano l’idoneità del sistema contabile e autorizzano l’uso delle infrastrutture.
    • Notifica obbligatoria all’Ufficio per qualsiasi attività commerciale, industriale o modifiche di edifici nella ZFD.
  1. Disciplinare di Servizio e Operatività
    • Definisce le procedure di introduzione e estrazione delle merci nella ZFD.
    • Le merci si considerano vincolate al regime al momento dell’ingresso nella ZFD (art. 245 CDU).
    • Le merci unionali introdotte nella ZFD devono essere contabilizzate ma non sono vincolate al regime.
    • Possibilità di utilizzo di merci equivalenti per garantire la sorveglianza doganale (art. 223 CDU).
    • Trasferimenti: tra aree ZFD contigue o tra porto/aeroporto e ZFD senza formalità doganali; con transito esterno per zone non contigue.
  1. Obblighi di Comunicazione
    • Ogni attività svolta nella ZFD deve essere notificata all’Ufficio delle Dogane.
    • Il gestore è tenuto a segnalare variazioni nelle attività o nuovi operatori economici.
    • L’Ufficio può vietare attività per ragioni di sicurezza o affidabilità degli operatori.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.