La circolare dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, 26/2024, disciplina l’istituzione e l’attivazione delle Zone Franche Doganali (ZFD) nel contesto della normativa nazionale ed europea. Le ZFD sono strumenti eccezionali previsti dal Codice Doganale dell’Unione (CDU) e mirano a promuovere la crescita economica nelle aree meno sviluppate. La nuova normativa prevede l’inserimento delle ZFD all’interno delle Zone Economiche Speciali (ZES) e delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).
La circolare stabilisce procedure dettagliate e requisiti per l’istituzione e l’attivazione delle ZFD. Sono previste verifiche tecniche, amministrative e contabili per garantire il rispetto della normativa unionale e nazionale, nonché la sorveglianza doganale e il controllo delle merci. Le Direzioni Territoriali e gli Uffici delle Dogane sono responsabili della corretta applicazione delle disposizioni.
Obiettivi
- Fornire indicazioni dettagliate sulla procedura di istituzione e delimitazione delle ZFD.
- Definire i requisiti infrastrutturali, di sorveglianza e amministrativi necessari per la loro attivazione.
- Garantire il corretto utilizzo delle ZFD nel rispetto della normativa unionale e nazionale, prevedendo controlli e obblighi di comunicazione.
Azioni
- Perimetrazione della Zona Franca
- Le Autorità competenti devono presentare al Direttore dell’Agenzia delle Dogane una proposta di delimitazione delle ZFD con:
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- Identificazione delle aree mediante particelle catastali.
- Planimetria con varchi di accesso.
- Documentazione delle infrastrutture e finalità economiche.
- Titolo di disponibilità giuridica dell’area.
- Individuazione dell’ente gestore e relazione tecnica.
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- La Direzione Centrale esamina l’istanza e incarica la Direzione Territoriale di effettuare un sopralluogo per verificare:
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- Recinzione, varchi, e sistema di sorveglianza.
- Adeguatezza delle infrastrutture
- Esito positivo: il Direttore dell’ADM approva la perimetrazione entro 60 giorni.
- Esito negativo: comunicazione di irregolarità e sospensione dei termini fino alla ricezione della documentazione completa.
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- Attivazione della Zona Franca
- La Direzione Territoriale e l’Ufficio delle Dogane adottano un disciplinare operativo previa verifica di:
- Completamento delle infrastrutture prescritte.
- Manifestazioni di interesse degli operatori economici.
- Impegno a non precludere l’utilizzo della ZFD ad altri operatori.
- Requisiti soggettivi:
- I gestori privati devono possedere l’autorizzazione AEO o requisiti equivalenti previsti dall’art. 39 CDU.
- Prestazione di garanzia (non obbligatoria per gestori pubblici).
- La Direzione Territoriale e l’Ufficio delle Dogane adottano un disciplinare operativo previa verifica di:
- Requisiti infrastrutturali:
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- Recinzione adeguata e isolamento dell’area (minimo 2,5 metri di altezza).
- Sistemi di vigilanza: video-sorveglianza, registrazione degli accessi, procedure per interventi in caso di violazioni.
- Compatibilità delle opere con il regime doganale.
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- Scritture Contabili e Autorizzazioni
- Il gestore deve garantire la tenuta di scritture contabili per tracciare i movimenti delle merci nella ZFD.
- Gli Uffici delle Dogane verificano l’idoneità del sistema contabile e autorizzano l’uso delle infrastrutture.
- Notifica obbligatoria all’Ufficio per qualsiasi attività commerciale, industriale o modifiche di edifici nella ZFD.
- Disciplinare di Servizio e Operatività
- Definisce le procedure di introduzione e estrazione delle merci nella ZFD.
- Le merci si considerano vincolate al regime al momento dell’ingresso nella ZFD (art. 245 CDU).
- Le merci unionali introdotte nella ZFD devono essere contabilizzate ma non sono vincolate al regime.
- Possibilità di utilizzo di merci equivalenti per garantire la sorveglianza doganale (art. 223 CDU).
- Trasferimenti: tra aree ZFD contigue o tra porto/aeroporto e ZFD senza formalità doganali; con transito esterno per zone non contigue.
- Obblighi di Comunicazione
- Ogni attività svolta nella ZFD deve essere notificata all’Ufficio delle Dogane.
- Il gestore è tenuto a segnalare variazioni nelle attività o nuovi operatori economici.
- L’Ufficio può vietare attività per ragioni di sicurezza o affidabilità degli operatori.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.