L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ricorda, con Avviso dei 4 dicembre scorso, che, con riguardo alle dichiarazioni di transito che seguono a dichiarazioni di esportazione, in conformità a quanto previsto dalle specifiche tecniche unionali del sistema NCTS fase 5, la massa netta (D.E. 18 01 001 000) diventerà – dal 21 gennaio 2025 – un dato obbligatorio.

Infatti, in Italia, dal 21 gennaio 2025 il progetto NCTS entrerà nella fase funzionale 5.

Dal momento che il CDU (Codice Doganale Unionale), il RD (Regolamento Delegato) e il RE (Regolamento esecutivo) hanno modificato alcuni processi esistenti ed introdotto nuovi processi con l’obiettivo di completare l’informatizzazione delle operazioni di transito unionale/comune/TIR, è stata prevista per il progetto NCTS una nuova fase funzionale (fase 5), in conformità ai nuovi istituti del codice.
Rispetto all’attuale fase funzionale (fase 4), la nuova fase funzionale (fase 5) prevede nuove funzionalità per lo speditore/speditore autorizzato che consentiranno, oltre alla presentazione della dichiarazione di transito, anche la relativa modifica e/o cancellazione. Sempre per lo speditore/speditore autorizzato sarà, inoltre, possibile inviare telematicamente la dichiarazione anche prima della presentazione delle merci all’ufficio di partenza.

Le applicazioni reingegnerizzate, quindi, consentiranno:

  • l’acquisizione, la rettifica e l’annullamento di una dichiarazione attraverso un protocollo di colloquio, completamente digitalizzato, tra l’ufficio di partenza ed il dichiarante;
  • l’invio della dichiarazione in modalità “parcellizzata” (in più step) oppure in modalità “completa” (con la totalità dei dati);
  • l’invio dei seguenti tipi di dichiarazione:
    • dichiarazione standard;
    • pre-dichiarazione;
    • dichiarazione ridotta;
  • il superamento del limite dei 40 articoli per dichiarazione previsto attualmente in AIDA;
  • nuove modalità di colloquio con gli operatori economici, basate sui più recenti standard internazionali (scambio di messaggi in formato XML tramite web services);
  • il riconoscimento delle altre Certification authoritiesper l’identificazione e la firma digitale;
  • il riconoscimento degli utenti tramite SPID, CNS o CIE.

Registrazione – Accettazione – Svincolo

In conformità con i business process models definiti nel progetto unionale NCTS fase 5, nella versione reingegnerizzata di AIDA si è provveduto a distinguere temporalmente le diverse fasi di lavorazione di una dichiarazione doganale.
In particolare, per ogni dichiarazione vengono distinte le fasi di registrazioneaccettazione e attribuzione del controllo (esito CDC e svincolo).
Tale approccio consente, tra l’altro, di accedere a banche dati esterne (es. CertexCustoms Decisions System, REX, etc.) senza pregiudicare la tempestività della registrazione della dichiarazione doganale.
L’accettazione della dichiarazione è notificata al dichiarante attraverso l’attribuzione del numero di registrazione Master Reference Number (MRN).

I nuovi messaggi per il transito

L’attuale messaggio “ET” inviato dall’operatore economico viene sostituito, a seconda del tipo di dichiarazione da inviare, dai seguenti messaggi:

  • D1 Regime speciale – dichiarazione di transito
  • D2 Regime speciale – dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti (trasporto ferroviario, aereo e marittimo)
  • D4 Notifica di presentazione della merce in relazione alla pre-dichiarazione di transito

Comunicazione dell’amministrazione doganale francese: procedura di continuita’ operativa per il transito

Nel frattempo, l’Amministrazione doganale francese ha comunicato che a seguito dell’avvio della fase 5 del sistema unionale NCTS, avvenuto in tale Paese il 25 novembre, il proprio sistema informatico riscontra taluni malfunzionamenti che perturbano le operazioni di transito avviate/concluse in Francia.

Al fine di ovviare a tale criticità, la Francia ricorrerà, in via transitoria, all’utilizzo della procedura di continuità operativa di cui all’art. 291 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (RE).

Pertanto, le spedizioni di merci in regime di transito avranno inizio presso gli uffici doganali di partenza francesi con la presentazione della dichiarazione doganale su supporto cartaceo, “documento di accompagnamento transito” (DAT), identificata con l’apposizione del timbro che indica il ricorso alla procedura di continuità operativa.

Inoltre, considerato che potrebbe non essere possibile l’invio, ai sensi dell’art. 307, par. 1 del RE, della notifica dell’arrivo delle merci, l’Amministrazione doganale francese richiede ai titolari del transito di presentare sistematicamente il DAT ai propri uffici doganali di destinazione che provvederanno a vistarlo, apponendo il timbro dell’ufficio doganale, la firma del funzionario, la data di arrivo e la dicitura: «Prova alternativa – 99202».

Tale prova alternativa, sarà utilizzata ai fini dell’appuramento delle operazioni di transito e dello svincolo della garanzia presso gli uffici doganali di partenza degli altri Stati membri U.E.

Infine, sempre a causa della temporanea indisponibilità del proprio sistema informatico, l’Amministrazione doganale francese dissuade dall’avvalersi della possibilità prevista dall’art. 307, par. 2 del RE, di concludere operazioni di transito presso uffici doganali di destinazioni diversi da quelli indicati nella dichiarazione doganale.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

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