La circolare ADM 25/2024 è emanata in riferimento al Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, che introduce disposizioni complementari al Codice Doganale dell’Unione (CDU) e disciplina la revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette.

Le norme unionali impongono obblighi ai soggetti coinvolti nelle operazioni doganali, configurando violazioni denominate “inosservanze”. In particolare, le inosservanze possono comportare o meno l’insorgenza di un’obbligazione doganale.

Obiettivi
La circolare mira a:

  1. Fornire criteri uniformi per la regolarizzazione delle inosservanze doganali.
  2. Disciplinare la revisione della dichiarazione su istanza di parte, nell’ambito della possibilità di correggere errori non intenzionali nelle dichiarazioni doganali.
  3. Delineare le procedure per estinguere le obbligazioni doganali derivanti da inosservanze, assicurando che tali situazioni non costituiscano frode.

Azioni

  1. Regolarizzazioni a Posteriori
    • Inosservanze senza obbligazione doganale:
      • L’operatore comunica la violazione e paga la sanzione applicabile (con eventuale ravvedimento operoso).
      • Se la merce non è più disponibile, il soggetto deve fornire motivazioni relative all’indisponibilità.
      • Non è necessaria una valutazione preventiva da parte dell’Amministrazione.
      • Sono esclusi i casi di violazione di divieti o restrizioni.
    • Inosservanze con obbligazione doganale:
      • L’operatore deve presentare istanza di regolarizzazione, allegando documentazione e motivando l’assenza di intento fraudolento.
      • L’Amministrazione valuta la buona fede del richiedente (ad es. qualifica AEO) prima di autorizzare la regolarizzazione.
      • Sono dovuti i tributi, la sanzione e gli interessi di mora dalla data di insorgenza dell’obbligazione.
  1. Revisione della Dichiarazione su Istanza di Parte
    • Gli operatori possono correggere errori o inesattezze nelle dichiarazioni entro 3 anni dalla data di accettazione della dichiarazione.
    • La richiesta di revisione deve riferirsi a merci già indicate nella dichiarazione originaria.
    • Sono consentite modifiche relative a codici TARIC, origine o quantità già dichiarate, purché riferibili alla merce originaria.
    • L’Amministrazione autorizza la revisione dopo aver verificato la correttezza della richiesta e la liquidazione dei diritti eventualmente dovuti.
    • Non sono consentite modifiche che introducano merci non contemplate inizialmente.
  1. Gestione delle Inosservanze Amministrative
    • Sono elencati casi specifici di inosservanze amministrative, come violazioni di obblighi in materia di presentazione, custodia e spostamento di merci.
    • Si applica il ravvedimento operoso per definire le sanzioni.
  1. Controlli e Responsabilità
    • Le Direzioni Territoriali sono incaricate di monitorare l’applicazione uniforme delle linee guida fornite.
    • Eventuali difficoltà devono essere segnalate alla Direzione centrale.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.