La circolare ADM 25/2024 è emanata in riferimento al Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, che introduce disposizioni complementari al Codice Doganale dell’Unione (CDU) e disciplina la revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette.
Le norme unionali impongono obblighi ai soggetti coinvolti nelle operazioni doganali, configurando violazioni denominate “inosservanze”. In particolare, le inosservanze possono comportare o meno l’insorgenza di un’obbligazione doganale.
Obiettivi
La circolare mira a:
- Fornire criteri uniformi per la regolarizzazione delle inosservanze doganali.
- Disciplinare la revisione della dichiarazione su istanza di parte, nell’ambito della possibilità di correggere errori non intenzionali nelle dichiarazioni doganali.
- Delineare le procedure per estinguere le obbligazioni doganali derivanti da inosservanze, assicurando che tali situazioni non costituiscano frode.
Azioni
- Regolarizzazioni a Posteriori
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- Inosservanze senza obbligazione doganale:
- L’operatore comunica la violazione e paga la sanzione applicabile (con eventuale ravvedimento operoso).
- Se la merce non è più disponibile, il soggetto deve fornire motivazioni relative all’indisponibilità.
- Non è necessaria una valutazione preventiva da parte dell’Amministrazione.
- Sono esclusi i casi di violazione di divieti o restrizioni.
- Inosservanze con obbligazione doganale:
- L’operatore deve presentare istanza di regolarizzazione, allegando documentazione e motivando l’assenza di intento fraudolento.
- L’Amministrazione valuta la buona fede del richiedente (ad es. qualifica AEO) prima di autorizzare la regolarizzazione.
- Sono dovuti i tributi, la sanzione e gli interessi di mora dalla data di insorgenza dell’obbligazione.
- Inosservanze senza obbligazione doganale:
- Revisione della Dichiarazione su Istanza di Parte
- Gli operatori possono correggere errori o inesattezze nelle dichiarazioni entro 3 anni dalla data di accettazione della dichiarazione.
- La richiesta di revisione deve riferirsi a merci già indicate nella dichiarazione originaria.
- Sono consentite modifiche relative a codici TARIC, origine o quantità già dichiarate, purché riferibili alla merce originaria.
- L’Amministrazione autorizza la revisione dopo aver verificato la correttezza della richiesta e la liquidazione dei diritti eventualmente dovuti.
- Non sono consentite modifiche che introducano merci non contemplate inizialmente.
- Gestione delle Inosservanze Amministrative
- Sono elencati casi specifici di inosservanze amministrative, come violazioni di obblighi in materia di presentazione, custodia e spostamento di merci.
- Si applica il ravvedimento operoso per definire le sanzioni.
- Controlli e Responsabilità
- Le Direzioni Territoriali sono incaricate di monitorare l’applicazione uniforme delle linee guida fornite.
- Eventuali difficoltà devono essere segnalate alla Direzione centrale.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.