Con il d.lgs. n. 54 dell’11 aprile 2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2011 ed in vigore dal 12 maggio 2011), viene data attuazione alla Direttiva 2009/48/CE del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed abrogato il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 (ad eccezione dell’articolo 2, comma 1, e dell’allegato II, parte II, punto 3,che rimangono in vigore). L’abrogazione decorre dal 20 luglio 2011, fatta eccezione per l’articolo 2, comma 1, e l’allegato II, parte III, che sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.
Si ricorda che la Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli regola gli adempimenti a carico dei vari operatori della catena di fornitura dei giocattoli: dai fabbricanti/produttori, agli importatori, ai distributori e loro rappresentanti/agenti, i quali vengono dettagliati nel decreto legislativo per ciascuna categoria di soggetti interessati. Il decreto attuativo, nell’intento di assicurare misure di maggiore contrasto alla contraffazione del marchio CE, definisce un sistema di controllo sull’immissione sul mercato dei giocattoli che coinvolge anche gli operatori economici (rivenditori), i quali devono contribuire alla creazione e conservazione di un sistema di dati che consentano di identificare il giocattolo in tutti i suoi passaggi (tracciabilità). In particolare, per quanto riguarda i fabbricanti, viene previsto che devono garantire, all’atto dell’immissione sul mercato dei giocattoli , che gli stessi siano stati progettati e fabbricati conformemente a specifici requisiti dettagliati all’articolo 9, nonché all’allegato II del decreto in oggetto. A loro spetta inoltre il compito di preparare la documentazione tecnica prescritta dall’articolo 18 e di eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità regolamentata in dettaglio dall’articolo 16. Qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, essi devono redigere una dichiarazione CE di conformità, apponendo la marcatura CE. I fabbricanti devono altresì indicare, sul giocattolo, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere contattati oppure (ove ciò non sia possibile), sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante puo’ essere contattato. I fabbricanti devono garantire poi che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua italiana.
Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. L’obbligo di assicurare la conformità ai requisiti di cui all’articolo 9 e all’allegato II e di stesura della documentazione tecnica non rientrano tuttavia nell’ambito del mandato, per cui il rappresentante autorizzato dovrà eseguire principalmente i seguenti compiti, fermo restando che il mandato può anche attribuirgliene altri aggiuntivi:
a) mantenere a disposizione dell’autorita’ di vigilanza la dichiarazione CE di conformita’ e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l’immissione sul mercato del giocattolo;
b) a seguito di una richiesta motivata dell’autorita’ competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita’ di un giocattolo;
Ê Il d.lgs. n. 54 dell’11 aprile 2011 è disponibile al seguente link: |
c) cooperare, su richiesta, con l’autorità competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.
Quanto agli importatori, essi devono immettere sul mercato comunitario solo giocattoli conformi. Prima di farlo, devono inoltre assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità, che abbia preparato la documentazione tecnica e che la prescritta marcatura di conformità sia apposta sul giocattolo. Essi inoltre devono assicurarsi che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui al decreto (art. 3, commi 6 e 7). Se l’importatore ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 9 e all’allegato II, non deve immettere sul mercato il giocattolo fino a quando esso non è stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, l’importatore deve informare contemporaneamente il fabbricante e l’autorità di vigilanza del mercato.
Gli importatori indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo a cui possono essere contattati oppure (ove ciò non sia possibile), sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. Essi assicurano infine che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana.
A carico dei distributori invece, viene posto un obbligo di agire con la dovuta attenzione (in relazione alle prescrizioni applicabili), al momento in cui mettono un giocattolo a disposizione sul mercato. Prima di procedere a tale operazione, devono verificare che il giocattolo rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana, e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui al decreto in commento (artt. 3, commi 6, 7 e 8, e 5, commi 3 e 4).
Se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 9 e all’allegato II, il distributore deve astenersi dal mettere il giocattolo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore, nonche’ il Ministero dello sviluppo economico.
Per gli ulteriori dettagli si rimanda al testo del decreto.