il Ministero per lo Sviluppo Economico, Dip. Impresa ed Internazionalizzazione, in quanto Autorità nazionale competente per il controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, comunica che l’autorizzazione globale individuale (prevista dal D.Lgs n.96 del 9 aprile 2003 – art.5 ) può essere richiesta, fermo restando quanto già richiamato dal D.Lgs n.96/2003, anche con la presentazione della seguente documentazione:

–      Visura certificato camerale attestante i poteri di firma del legale rappresentante o suo delegato;

–      Fotocopia del documento d’identità del firmatario;

–      Modulo Informativo Autorizzazione globale di esportazione;

–      Specifiche tecniche del materiale indicato nella domanda di autorizzazione;

–      Dimostrazione di un’operatività consolidata nell’ultimo anno precedente la richiesta di autorizzazione sia per i materiali sia per i Paesi di destinazione, indicando, altresì, per le operazioni di esportazione, gli estremi della fattura o del contratto, le quantità ed il valore dei beni spediti, le categorie e sottocategorie di riferimento, le voci doganali corrispondenti, le generalità (chiaramente individuabili) del destinatario e dell’utilizzatore finale, la data di spedizione ed il tipo di esportazione da effettuare ( definitiva, temporanea o transito).

L’autorizzazione di esportazione riguarderà i seguenti prodotti:

–      Tutti i prodotti a duplice uso riferibili ad una delle voci riportate nell’allegato I del regolamento CE n. 428/2009 ad eccezione di quelle di seguito elencate:

–      tutti i prodotti specificati nell’allegato IV

–      0C001 0C002 0D001 0E001 1A102 1C351 1C352 1C353 1C354 7E104 9A009.a. 9A117

L’autorizzazione di esportazione potrà essere richiesta per i soli Paesi di destinazione che partecipano ai regimi internazionali di controllo dei Trattati di non proliferazione (per ulteriori dettagli vedasi l’apposita sezione all’interno del sito www.mincomes.it).

L’autorità nazionale potrà prendere in esame, valutandone caso per caso, anche le richieste di autorizzazioni globali, qualora l’esportatore dimostri un’operatività consolidata, sia per i materiali che per i Paesi di destinazione, riferita all’ultimo anno precedente la richiesta di autorizzazione stessa, anche se i Paesi di destinazione richiesti non dovessero partecipare a Regimi internazionali di controllo di non proliferazione.

Allegati: MINSVEC – Comunicati – 21032011