Ad introdurle è il Reg. (UE) N. 1090/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010. Il secondo paragrafo dell’allegato VIII della direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce infatti che le condizioni di raccolta dell’insieme di dati B1 (dati relativi ai «trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, merci e relazione») debbano essere decise dal Consiglio su proposta della Commissione, tenuto conto dei risultati dello studio pilota condotto durante un periodo transitorio di tre anni a norma dell’articolo 10 della direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare.

Il regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione, del 7 novembre 2007, con riguardo alla determinazione della NST 2007 come l’unica nomenclatura delle merci trasportate in taluni modi di trasporto, ha introdotto la NST 2007 (Nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti, 2007) quale classificazione unica per le merci trasportate via mare, su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne. Tale classificazione è applicabile a iniziare dall’anno di riferimento 2008, con riguardo ai dati del 2008. I principali problemi in sede di compilazione dei dati per tipo di merci secondo la classificazione NST/R, come indicato nella relazione della Commissione, sono stati risolti con l’introduzione della NST 2007. Pertanto, nella maggior parte dei casi la rilevazione dell’insieme di dati B1 non comporterà oneri aggiuntivi per i rispondenti.

A norma del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada, del regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, e del regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne, la rilevazione dei dati per tipo di merci è obbligatoria per le statistiche europee dei trasporti su strada, per ferrovia e per vie d’acqua interne, mentre è volontaria per i trasporti marittimi. È opportuno che le statistiche europee riguardanti tutti i modi di trasporto siano elaborate conformemente a concetti e a norme comuni, nell’intento di ottenere la massima comparabilità possibile tra i diversi modi di trasporto.

Allegati: Consiglio UE – Regolamenti – 1090 – 24112009