In base all’articolo 12, par. 4, secondo comma, del Reg. (CE) n. 612/2009 della Commissione, la restituzione è concessa quando il componente o i componenti per i quali è chiesta la restituzione erano inizialmente originari dell’Unione e/o in libera pratica ai sensi del paragrafo 1 e non sono più in libera pratica esclusivamente a causa della loro incorporazione in altri prodotti.

Tale disposizione si applica quando i prodotti originari dell’Unione e/o in libera pratica vengono trasformati in regime di perfezionamento attivo di cui agli articoli 114-129 del codice doganale comunitario.

Ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 89 del Codice, il perfezionamento attivo è un regime doganale economico sospensivo che è appurato quando le merci vincolate a questo regime o i prodotti compensatori ottenuti sotto tale regime ricevono una nuova destinazione doganale ammessa.

Ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92, l’autorità doganale consente che i prodotti compensatori siano ottenuti da merci equivalenti e che i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti siano esportati fuori della Comunità prima che vengano importate le merci d’importazione. L’articolo 114, paragrafo 2, lettera e), dello stesso regolamento definisce le merci equivalenti come le merci comunitarie utilizzate al posto delle merci d’importazione per la fabbricazione dei prodotti compensatori. Ai sensi dell’articolo 545, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, le merci equivalenti e i prodotti compensatori che ne derivano divengono merci non comunitarie e le merci d’importazione divengono comunitarie al momento dell’accettazione della dichiarazione di appuramento del regime o, se le merci d’importazione vengono commercializzate prima dell’appuramento del regime, la modificazione della loro posizione avviene al momento di tale commercializzazione. In caso di esportazione anticipata, i prodotti compensatori divengono merci non comunitarie al momento dell’accettazione della dichiarazione di esportazione e a condizione che le merci da importare siano vincolate al regime; le merci d’importazione divengono comunitarie al momento in cui vengono vincolate al regime.

Poiché, secondo le norme sull’uso delle merci equivalenti, le merci d’importazione cambiano posizione doganale per divenire merci comunitarie e il regime di perfezionamento attivo è o sarà appurato in conseguenza di tale modificazione, le merci d’importazione non sono soggette a dazi doganali all’importazione. In tali circostanze, i prezzi praticati nell’Unione per le merci equivalenti esportate, originarie dell’Unione, sono quindi compensati dai prezzi delle merci d’importazione sul mercato mondiale, per cui non si giustifica che, per le merci equivalenti esportate, la differenza tra il prezzo praticato sul mercato mondiale e quello praticato nell’Unione sia coperta da una restituzione all’esportazione come disposto dall’articolo 162 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica, si è ritenuto opportuno escludere esplicitamente, nel regolamento (CE) n. 612/2009, la concessione della restituzione all’esportazione per i prodotti esportati in applicazione delle norme sull’uso delle merci equivalenti.

Allegati: Commissione Europea – 2010 – Regolamenti – 1084 – 25112010