Con apposito comunicato pubblicato sul suo sito web, l’Agenzia delle Dogane annuncia che a partire dal 7 luglio è disponibile, in ambiente di prova, il tracciato della dichiarazione sommaria di entrata (ENS), il quale consentirà agli operatori economici, una volta terminato il periodo di prova, di adeguarsi agli adempimenti previsti nell’ambito dei progetti I.C.S. (Import Control System). Si ricorda che la Commissione europea, con il Regolamento n. 273/2009 del 2 aprile 2009 (GUUE L 91 del 3.4.2009), ha introdotto alcune deroghe a determinate disposizioni del Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario), disponendo un periodo transitorio, dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010, durante cui la presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata (cd. “dichiarazioni di pre-arrivo” o “ENS”) e di uscita (“dichiarazioni di pre-partenza”), viene resa facoltativa. L’invio di dette informazioni diverranno obbligatorie dal 1° gennaio 2011.

Per quanto riguarda in maniera specifica la ENS, il Reg. (CE) 648/2005 (art. 36 bis) dispone che la merce che deve essere introdotta nel territorio doganale della Comunità va preceduta/accompagnata da una ENS, che deve essere presentata presso l’ufficio doganale di ens, entrata a cura di uno dei seguenti soggetti (art. 36 ter, par. 3 e 4):

  • Colui che introduce le merci;
  • Colui che assume la responsabilità del trasporto;
  • Colui per conto del quale agisce uno dei soggetti suddetti;
  • Colui per presenta le merci alla dogana;
  • Il rappresentante dei soggetti di cui sopra.

I termini entro il quale va trasmessa la ENS sono definiti dal Reg. (CE) 1875/2006 (art. 184 bis), il quale li indica così:

a) In caso di trasporto marittimo:

– per i carichi trasportati in container almeno 24 ore prima del carico nel porto di partenza;

-per i carichi alla rinfusa/frazionati: almeno quattro ore prima dell’arrivo al primo porto situato sul territorio doganale della Comunità;

-per il Mar Mediterraneo, Mare del Nord, Mar Baltico, ecc. e quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell’arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario.

b) In caso di trasporto aereo:

– per voli a corto raggio1: almeno entro il momento dell’effettivo decollo dell’aeromobile;

– per voli a lungo raggio: almeno quattro ore  prima dell’arrivo al primo aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità;

Tutte le informazioni sul progetto ICS sono presenti al link:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ecustoms_it/ICS+AIS/

Gli operatori economici del settore possono, pertanto, effettuare i test necessari per l’invio della ENS, tenuto conto che, come indicato più sopra, diverrà obbligatorio dal 1° gennaio 2011. Eventuali osservazioni sul tracciato o sulle procedure dovranno essere inviate alla seguente casella di posta elettronica dogana.virtuale@agenziadogane.it, specificando nell’oggetto la dicitura “Progetto ICS”.

Allegati: COM AD 13.7.2010 ICS fase 1