La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza della Terza Sezione del 29 aprile 2010 pronunciata su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret — Danimarca) nella (Causa C-230/08) fornisce alcuni chiarimenti in merito ai casi in cui avviene l’estinzione dell’obbligazione doganale per sequestro e contemporanea o successiva confisca delle merci, dovuti all’irregolare introduzione delle stesse.

La Corte in particolare precisa che ogni volta che le merci vengono trattenute all’atto della loro introduzione nel territorio doganale comunitario dalle autorità doganali e tributarie locali nella zona nella quale si trova il primo ufficio doganale situato alla frontiera esterna della Comunità e poi vengono contemporaneamente o successivamente distrutte dalle stesse autorità (dopo essere rimaste sempre in loro possesso), soddisfano la condizione di cui all’art.  33, primo comma, lett. d), del Codice doganale comunitario, per cui la relativa obbligazione doganale va considerata estinta.

Gli artt. 5, n. 1, terzo comma, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (come modificata dalla direttiva del Consiglio 30 novembre 1996, 96/99/CE), devono poi essere interpretati nel senso che merci sequestrate da autorità doganali e tributarie locali all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente distrutte da tali autorità, debbono considerarsi non importate nella Comunità, a condizione che non abbiano mai cessato di essere in possesso delle suddette autorità. La conseguenza è dunque che in tale ipotesi, il fatto generatore dell’accisa non sorge. Le merci sequestrate dopo l’irregolare introduzione in tale territorio, cioè a partire dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato all’interno del detto territorio, e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle dette autorità senza aver mai cessato di essere in loro possesso, non debbono pertanto considerarsi «in sospensione dei diritti di accisa», ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5, n. 2, primo comma, e 6, n. 1, lett. c), della detta direttiva nonché degli artt. 84, n. 1, lett. a), e 98 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 955/99, e dell’art. 867 bis delle disposizioni di applicazione del Codice Doganale comunitario, con la conseguenza che il fatto generatore dell’accisa su tali merci si verifica e quindi diventano esigibili le accise sulle medesime.

Gli artt. 2, punto 2, 7 e 10, n. 3, della sestadirettiva del Consiglio 17 maggio 1997,77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, devono inoltre essere interpretati nel senso che le merci sequestrate dalle autorità doganali e tributarie locali all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente da esse distrutte, senza aver mai cessato di essere in loro possesso, debbono considerarsi non importate nella Comunità, con la conseguenza che nei loro confronti deve ritenersi che non si sia verificato il fatto generatore dell’IVA, per cui tale imposta non è esigibile. Tuttavia, il combinato disposto degli artt. 10, n. 3, secondo  omma, e 16, n. 1, parte B, lett. c), della detta direttiva nonché dell’art. 867 bis del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1662/1999, debbono essere interpretati nel senso che per le merci sequestrate dalle dette autorità dopo la loro irregolare introduzione nel detto territorio, cioè a partire dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato all’interno del detto territorio, e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle predette autorità senza aver mai cessato di essere in loro possesso, il fatto generatore dell’IVA si verifica e tale imposta diventa esigibile anche se le merci di cui trattasi vengono successivamente assoggettate ad un regime doganale.

Gli artt. 202, 215, nn. 1 e 3, e 217 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 955/1999, nonché gli artt. 7, n. 2, e 10, n. 3, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 1999/85, devono infine essere interpretati nel senso che le autorità dello Stato membro situato alla frontiera esterna della Comunità attraverso la quale sono state irregolarmente introdotte merci nel territorio doganale comunitario sono competenti a riscuotere l’obbligazione doganale e l’imposta sul valore aggiunto anche se tali merci sono state successivamente instradate in un altro Stato membro dove sono state scoperte e quindi sequestrate. Gli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 96/99, devono essere interpretati nel senso che le autorità di quest’ultimo Stato membro sono competenti a riscuotere i diritti di accisa, sempreché tali merci siano detenute a fini commerciali. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tale condizione sia soddisfatta nella causa per la quale è stato adito.

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