L’ Agenzia delle Entrate tira le conclusioni derivanti dai quesiti posti da operatori e professionisti nell’ambito del Forum aperto sul suo sito e fornisce una serie di indicazioni di carattere generale riguardo alla nuova disciplina sugli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, a seguito dei mutati criteri di territorialità delle prestazioni di servizi. I chiarimenti in oggetto, raccolti all’interno della circolare n. 36/E del 21 giugno 2010, riguardano in particolare i soggetti obbligati alla presentazione dei modelli Intrastat, l’obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni e di servizi relativamente agli enti, associazioni ed altre organizzazioni che svolgono attività commerciali in via secondaria, gli adempimenti dei cd. “contribuenti minimi”, le prestazioni da inserire negli elenchi, le rettifiche di dichiarazioni già inviate, e molto altro ancora.

Si precisa inoltre che il contribuente che ha presentato per gennaio e febbraio 2010 gli elenchi mensili, perché prevedeva di superare nel trimestre la soglia dei 50mila euro, non può tornare indietro: nel caso in cui a marzo l’ammontare delle operazioni rilevanti si sia attestato al di sotto di tale limite, egli deve comunque rispettare la periodicità mensile per tutto il 2010.

Una volta superata la soglia dei 50mila euro, anche in un solo trimestre, è imposta la presentazione dell’Intrastat mensile per almeno quattro trimestri consecutivi. Se, poi, nel corso di questi quattro trimestri non biene mai oltrepassato il limite, l’elenco potrà tornare ad avere cadenza trimestrale. La regola in questione tuttavia, vale solo per le cessioni di beni e non per le prestazioni di servizi, incluse negli elenchi a partire da quest’anno. A chi effettua esclusivamente prestazioni di servizi, è infatti concessa una partenza da trimestrale, naturalmente fino a quando non si supera la soglia dei 50.000 euro. Il trimestrale che sorpassa il limite diventa immediatamente mensile ed è tenuto a segnalare il cambio di periodicità nel frontespizio dell’Intrastat. Se il superamento avviene a gennaio, occorrerà barrare la casella “primo mese del trimestre”. Se invece avviene a febbraio, andrà barrata la casella “primo e secondo mese del trimestre”. Infine, qualora il mese del sorpasso sia marzo, occorrerà contrassegnare il “trimestre completo”.

Se il soggetto passivo non ha effettuato alcuna operazione, non è obbligato a trasmettere il modello riepilogativo.

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della circolare.

Allegati: Agenzia Entrate – 2010 – Circolari – 36E – 21062010