Con la risposta a interpello n. 529 del 4 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini dell’esenzione IVA per i “detergenti disinfettanti per mani”, si fa riferimento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante e, in particolare, ai biocidi e i presidi medico chirurgici autorizzati per l’igiene umana (PT1), quelli utilizzabili sia per l’igiene umana sia per disinfettare le superfici (PT1/PT2), il cui o i cui principi attivi devono rispettare le percentuali indicate dall’ISS nel Rapporto 19/2020 Rev., i quali a loro volta non vanno confusi con i comuni igienizzanti per le mani, esclusi dal beneficio, per i quali, al pari dei detergenti, non è prevista alcuna autorizzazione, essendo sufficiente la conformità alle normative in materia di detergenti o di cosmesi. Con la risposta a interpello n. 530 del 5 novembre 2020, inoltre, l’Agenzia delle Entrata ha ulteriormente precisato che con riferimento ai beni anti covid, quanto ai detergenti disinfettanti per mani, il legislatore ha voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante, a prescindere dalle dimensioni della confezione. L’Agenzia delle Entrate ricorda che i comuni detergenti non possono ritenersi compresi nell’elenco dell’articolo 124 del Decreto Rilancio in quanto non svolgono un’azione disinfettante, limitandosi essi a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti, mentre con la nozione di «soluzione idroalcolica in litri», che invece è rientrante nell’agevolazione, vanno inclusi i disinfettanti a base alcolica, certificati/autorizzati come PMC o biocidi, a base di etanolo almeno (> o =) al 70 per cento, a prescindere dalle dimensioni della confezione.