Con la nota prot. 84845/RU del 24 luglio 2019, l’Agenzia delle Dogane evidenzia la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 138 del 14.6.2019, del Decreto 4 giugno 2019 del Ministro dell’economia e delle finanze recante le norme di attuazione del comma 3- bis dell’art. 35 del D.Lgs. n. 504/95, inserito dall’art. 1, comma 690, lett. a), della legge n.145/2018.
Con la circolare n. 4 del 28/06/2019 la Direzione Accise aveva già fornito alcuni chiarimenti normativi sulle novità introdotte dal DM 04/06/2019. Con la nuova nota vengono inpartite istruzioni tecniche integrative applicabili a titolo transitorio (in attesa della Determinazione dell’Agenzia Dogane e Monopoli prevista dall’art.12 comma 1 del DM 04/06/2019), per la gestione delle formalità connesse alle licenze relative alle attività in questione:
In particolare, viene evidenziato quanto segue:
– Gli operatori che opteranno per la licenza come Microbirrificio (Art. 1 lettera b – DM 04/06/2019) o Piccola birreria nazionale (Art. 1 lettera e – DM 04/06/2019) dovranno continuare ad utilizzare il tracciato ALCOMB limitatamente ai tipi record A – Dati di controllo, E – Riepilogo dell’accisa ed R – Ravvedimento. Il tipo record C non dovrà essere più utilizzato. La segnalazione “42 – Importo non congruente con dati giornalieri/crediti e riaccrediti”, fino all’eliminazione del relativo controllo, non dovrà essere presa in considerazione.
– Gli operatori che non intendono avvalersi dell’agevolazione prevista dal DM 04/06/2019, dovranno utilizzare, dopo aver proceduto con l’aggiornamento dei dati della licenza, il tracciato ALCODA previsto per i depositari autorizzati del settore prodotti alcolici.