Con Nota Prot. 29141/RU del 29 aprile 2010, l’Agenzia delle Dogane reinterviene sulla procedura di appuramento amministrativo delle operazioni di esportazione scadute e relative all’ECS Fase 1 attuata dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2009, e la procedura di “follow-up” relativa alla procedura di chiusura dei movimenti scaduti rientranti nell’ECS fase 2 (relative cioè alle operazioni di esportazione effettuate a decorrere dal 1° luglio 2009).

Nelle precedenti note prot. 169792 del 23.12.2009 e prot. 166840 del 16.12.2009, oltre a indicare le procedure di chiusura che gli uffici di esportazione sono tenuti ad osservare, l’Agenzia aveva individuato anche le prove alternative da richiedere agli operatori economici ai fini della chiusura dei movimenti ECS Fasi 1 e 2 scaduti.

A seguito di segnalazione del Servizio Autonomo Interventi Agricoli dell’Agenzia delle Dogane (SAISA)[1], è stato deciso di integrare le predette note, nella parte concernente le prove alternative con una serie di indicazioni aggiuntive espressamente indicate nella nuova nota.

In particolare si segnala che gli operatori economici, che intendono richiedere il pagamento della restituzione FEAGA devono presentare al SAISA anche una copia del documento di trasporto, nonché l’originale o copia conforme della prova del pagamento della fornitura e del documento di importazione, entrambi da allegare al fascicolo dell’istanza di restituzione.

Con l’occasione, l’Agenzia rende inoltre noto di aver chiarito agli uffici doganali di esportazione impegnati nelle chiusure amministrative dei movimenti scaduti ECS Fase1 e Fase 2 che, qualora a seguito della richiesta delle prove alternative gli operatori economici segnalino l’esigenza di disporre di un termine superiore a 30 giorni per reperire la documentazione richiesta (ad es. quando le prove richieste si riferiscono ad un elevato numero di MRN scaduti o per la difficoltà di reperire le stesse per motivi organizzativi), l’Ufficio di esportazione accorderà una proroga del termine, nella misura richiesta dall’operatore, in quanto risulta evidente il comportamento attivo dell’operatore stesso e l’interesse alla chiusura del o dei movimenti scaduti.

L’ipotesi di annullamento della dichiarazione doganale di cui alla lettera b) della citata nota prot. 169792 del 23.12.2009 allo scadere dei 60 giorni previsti (30 giorni + 30 giorni a seguito di sollecito), è riferita ad una situazione di totale assenza di informazioni o di interesse da parte dell’operatore alla chiusura del movimento scaduto.

Restano, ovviamente ferme le ulteriori ipotesi di annullamento della dichiarazione di cui ai punti a), c) e d) di pag. 6 (ora pag. 7) della citata nota prot. 169792 che, ovviamente si applicano anche ai movimenti scaduti dell’ECS fase2 di cui alla citata nota prot. 166840 del 16.12.2009.


[1] Il SAISA è l’organismo pagatore della Comunità Europea per le restituzioni all’esportazione di prodotti agroalimentari.

Allegati: Agenzia Dogane – Nota – 29141RU – 29042010