La direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto stabilisce una serie di condizioni per esentare dall’IVA le cessioni di beni nell’ambito di determinate operazioni intracomunitarie. Una di tali condizioni consiste nel fatto che i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro. 
Tuttavia, le divergenze di approccio tra gli Stati membri nell’applicazione di tali esenzioni per le operazioni transfrontaliere hanno creato difficoltà e incertezza giuridica per le imprese. Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio del 4 dicembre 2018 armonizza le condizioni alle quali le esenzioni possono applicarsi, indicandole in maniera più
 specifica, introducendo due presunzioni refutabili all’interno del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (art. 45 bis) e stabilendo alcuni obblighi in materia di registrazione che devono accompagnare le disposizioni di semplificazione del regime di call-off stock, al fine di garantirne la corretta applicazione (art. 54 bis).