L’Agenzia delle Dogane, con la circolare 6/D del 26 luglio 2018 asseconda le richieste, pervenute da alcune associazioni di categoria, di unificazione delle scadenze e degli adempimenti che gravano sugli esercenti depositi fiscali di vino ai sensi della disciplina delle accise e di quella propria dei prodotti vitivinicoli.

Preliminarmente, la circolare ricorda che l’art. 8, comma 1, del DM n. 153/2001, relativamente ai depositi fiscali di vino, prescrive che il depositario autorizzato presenta annualmente il prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti, e precisamente entro il quindicesimo giorno successivo al termine dell’anno cui si riferisce. Nella concreta applicazione l’obbligo tributario viene fatto decorrere dal 31 luglio, data di chiusura dell’anno alla quale le norme di fonte comunitaria del settore vitivinicolo agricolo abbinano la rilevazione delle giacenze dei prodotti. La data di scadenza pertanto coincide con il 15 agosto. Per quanto riguarda invece la presentazione della dichiarazione di giacenza, il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell’11.12.2017 fissa al 10 settembre il relativo termine. Nel caso di registri tenuti in forma telematica, lo stesso Regolamento 2018/274 e le disposizioni nazionali di attuazione contemplano un termine di 30 giorni per effettuare la registrazione delle operazioni in tal modo superando, la scadenza del 15 agosto come sopra indicato.

L’Agenzia delle Dogane conclude che l’intervenuta omogeneizzazione con fonte di rango primario degli obblighi contabili derivanti dalle due discipline e, in aggiunta, il completamento della fase di rendicontazione con modalità telematica, consentono di aderire alla richiesta di concentrazione in un’unica scadenza dei termini di adempimento. Pertanto, gli esercenti depositi fiscali di vino sono autorizzati a presentare annualmente agli Uffici delle dogane entro la medesima data del 10 settembre sia il prospetto riepilogativo della produzione e della lavorazione, che il bilancio di materia (dichiarazione di giacenza), nonché il bilancio energetico prescritto dalla lettera c) del comma 4 dell’art. 7 del D.M. n.153/2001.