Con la Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Prot. 99766/RU
del 25 ottobre 2018, l’Agenzia delle Dogane effettua una rivisitazione della Determinazione prot. n. 188/RU del 13 gennaio 2017, con la quale venivano forniti primi chiarimenti relativi all’articolo 39 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione) ed all’art. 27 par. 1, lett. b) del Regolamento di esecuzione n. 2447/2015 (RE), relativi ai criteri e condizioni per soddisfare il criterio del possesso di una “qualifica professionale” relativa all’attività svolta, da comprovare mediante il completamento con profitto di una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale. Si ricorda che la formazione in questione può essere erogata, oltre che direttamente dall’autorità doganale degli Stati membri, da appositi “soggetti legittimati”, rappresentati da: 1) istituti di insegnamento riconosciuti dalle autorità doganali, 2) organismi responsabili per la formazione professionale e 3) associazioni professionali o commerciali riconosciute dalle autorità doganali.

Con Determinazione direttoriale n. 188/RU del 13 gennaio 2017 erano stati definiti, per queste categorie di soggetti legittimati, i criteri essenziali per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività formative idonee a soddisfare il requisito inerente la “qualifica professionale”, di particolare importanza per gli spedizionieri doganali ed altri rappresentanti doganali che vogliono conseguire lo status in questione. Si ricorda che l’articolo in questione stabilisce che tale qualifica si rititiene posseduta se è avvenuto il conseguimento, con profitto, di una formazione riguardante la legislazione doganale coerente e pertinente in rapporto al coinvolgimento del richiedente lo stato di AEO in attività connesse al settore doganale. La Determinazione Direttoriale prot. n. 188/RU del 13 gennaio 2017 definiva i parametri minimi per regolamentare l’erogazione della formazione in questione, nelle more dell’individuazione di uniformi indirizzi a livello UE. Essendo tali indirizzi stati adottati con l’adozione del documento “Customs Operational Competency for the private sector in the framework of Article 27 (1) (b) of the UCC IA” (pubblicato sul sito della Commissione Europea al link ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/competency-for-traders_en.pdf), l’Agenzia rivede ora i requisiti per erogare la suddetta formazione, in modo da adeguarli alle indicazioni formulate in ambito UE.

Le nuove disposizioni prevedono in particolare che il criterio in questione è soddisfatto se coloro che fanno richiesta di accesso allo stato di AEO, provano di aver concluso un corso di formazione la cui durata complessiva, compresa la fase di accertamento delle competenze, non deve essere inferiore alle 80 ore. L’erogazione della formazione può avvenire in modo flessibile, in aula o “mista”, ossia parte in aula e parte a distanza. Nell’ipotesi di formazione “mista” dovranno essere erogate in aula non meno di 32 ore.

La Determinazione Direttoriale in commento specifica anche l’articolazione dei moduli didattici del corso, i quali devono assicurare lo sviluppo delle competenze e delle capacità dei discenti in modo da permettere il soddisfacimento della condizione relativa alla sopra menzionata qualifica professionale.
Viene chiarito, in proposito, che la formazione in oggetto deve consentire al fruitore di affrontare concretamente le tematiche procedurali e le questioni doganali più rilevanti, tenendo conto delle capacità professionali e della preparazione tecnico/doganale del discente.

I moduli didattici, divisi in 5 moduli, contemplano materie quali la normativa doganale generale (e relativo impatto sui soggetti che intervengono nelle operazioni doganali), l’origine, classificazione e valore delle merci, i regimi e le procedure doganali, l’accertamento doganale e contenzioso, l’IVA negli scambi internazionali, la gestione e analisi dei rischi in materia doganale, i sistemi informatici doganali.

Una specifica disposizione viene dettata con riferimento ai criteri della valutazione della formazione, la quale stabilisce che le modalità di verifica dell’apprendimento conseguito vanno indicate nell’atto istitutivo del corso, precisando il tipo di prova, scritta e/o orale, attestante il completamento con profitto della formazione.L’attestato rilasciato al discente deve fare menzione, oltre che dei contenuti dell’attività formativa e delle modalità di accertamento delle competenze, anche del rispetto delle disposizioni degli artt. 39, lett. d), del CDU e 27, par 1, lett. b), del RE, come descritte nella Determinazione in commento.

I soggetti legittimati che intendano 
offrire un’attività formativa nel campo doganale, finalizzata al soddisfacimento del requisito 
della “qualifica professionale AEO”, erogata in conformità agli standard stabiliti dall’Unione 
europea per il settore privato (Competence Framework Standard), alle norme in materia di formazione professionale, nonché ai criteri e con le modalità individuati dalla Determinazione in commento, devono comunicare all’Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l’utenza dell’Agenzia, prima dell’avvio dell’attività formativa, l’istituzione del corso e gli elementi informativi necessari (soggetto erogatore; titolo del corso e relativo contenuto formativo; durata e modalità di erogazione della formazione; docenti; tipologia di discenti ammessi; tipologia di prova finale).

L’ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l’utenza, riscontrata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa, provvede ad inserire il corso nell’elenco disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al seguente link: Operatore Economico Autorizzato – AEO – Attività formativa per il conseguimento della “Qualifica Professionale” ai fini AEO – Elenco corsi approvati ed a comunicarne l’avvenuto inserimento. Tra i corsi approvati rientra anche il tirocinio teorico/pratico ex art. 6 DPR 7 agosto 2012 n. 137 per l’accesso alla professione di spedizioniere doganale regolamentato dal Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali (CNSD) mediante apposito regolamento consultabile sul sito dell’Ordine professionale.