Con nota Prot. 7949/RU del 22 gennaio 2018, l’Agenzia delle Dogane informa che al fine di agevolare gli operatori economici nella compilazione della dichiarazione doganale di importazione, evitando errori che potrebbero comportare eventuali sanzioni, sono stati introdotti nuovi controlli automatizzati riguardanti:

.        l’indicazione del documento di vigilanza rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per l’importazione di determinati prodotti siderurgici (Regolamento di Esecuzione UE n. 2016/670);

.        l’indicazione dell’origine unionale di merci importate da paesi terzi;

.        l’indicazione della quantità di merce relativa al nulla osta sanitario e/o al certificato veterinario rilasciato dal Ministero della Salute.

Inoltre, al fine di sviluppare ulteriormente l’analisi automatizzata del rischio e conseguentemente ridurre l’incidenza dei controlli all’atto dello sdoganamento, è stata resa obbligatoria la compilazione del campo 2 (Speditore/Esportatore) e dei relativi sottocampi del tracciato del msg. IM.

La disponibilità sistematica dei dati dello “Speditore/Esportatore” è presupposto indispensabile per l’attivazione dell’analisi del rischio automatizzata e mirata sugli speditori esteri. In assenza dei dati dello Speditore/Esportatore (fino ad oggi opzionali), le dichiarazioni di importazione della specie sono indirizzate a controllo documentale al fine di richiedere all’importatore di fornire le informazioni e/o i documenti necessari. Tanto premesso sono introdotte nuove regole di compilazione di illustrate nella nota in comment, il cui mancato rispetto inibisce la registrazione della dichiarazione fornendo un apposito messaggio di errore.

Per gli ulteriori dettagli si rimanda al testo della nota.