La decisione in oggetto modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito [2018/29] L’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione conferisce al comitato congiunto istituito dalla convenzione («comitato congiunto») la facoltà di adottare, mediante decisione, modifiche alle appendici della convenzione. Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio («CDU»), e gli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi dello stesso introducono la possibilità di utilizzare il documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per il trasporto aereo. Tali disposizioni saranno integralmente applicabili al più tardi a decorrere dal 1° maggio 2018. Inoltre, alcune disposizioni relative al transito e alla posizione doganale di merci unionali saranno applicabili solo successivamente, in quanto richiedono l’aggiornamento o l’utilizzazione dei pertinenti sistemi elettronici, che devono aver luogo alle date indicate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione.

Al fine di garantire i regolari ed efficienti scambi tra l’Unione e le parti contraenti della convenzione in un quadro legale armonizzato, le disposizioni contenute nelle appendici della convenzione relativa al regime comune di transito e le norme relative alla posizione doganale di merci unionali vengono allineate alle corrispondenti disposizioni negli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del CDU che saranno applicabili solo in una fase successiva. A tal fine le modifiche alle appendici della convenzione sono indispensabili.