INFLUENZA: MIGLIAIA CHIAMATE A NUMERO VERDE,CONTROLLI NAS

Con il termine “precursori di droghe” si intendono alcune sostanze chimiche (attualmente 30), normalmente utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici e commercializzate in modo del tutto lecito anche in quantitativi rilevanti, ma che possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d’abuso, sia di origine naturale che di sintesi o di semisintesi.

I precursori (o sostanze classificate) sono tutte le sostanze elencate nelle categorie di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004, inclusi miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze, con esclusione di miscele, prodotti naturali e altri preparati contenenti precursori composti in modo tale da non potere essere facilmente utilizzati o estratti con mezzi di facile applicazione o economici, dei medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (codice comunitario dei medicinali per uso umano) e dei medicinali veterinari quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (codice comunitario dei medicinali per uso veterinario), ad eccezione dei medicinali di cui alla categoria 4.

La normativa suddivide i precursori attualmente posti sotto controllo in 4 categorie, in base al differente grado di importanza e di sostituibilità nel processo di fabbricazione illecita di droghe. La lista dei precursori rientranti nella categoria 3 è riportati al seguente link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3714_listaFile_itemName_2_file.pdf

Con la circolare DGDMF/7/P/I.5.F.11/2017 del 6 dicembre 2017, il Ministero della Salute precisa che gli esportatori dei precursori classificati in categoria 3 verso paesi non-UE hanno l’obbligo di registrarsi presso il Ministero ed acquisire un codice di registrazione, secondo le modalità indicate sul sito web del Ministero. Inoltre, se l’esportazione deve avvenire verso uno dei Paesi indicati nella lista di cui all’art. 10 del Reg. delegato (UE) n. 2015/1011, devono procurarsi anche un’autorizzazione singola per l’esportazione, rilasciata dallo stesso Ministero. Di seguito la circolare descrive le misure di conrollo previste per l’esportazione di tale categoria di precursori, quali il codice di registrazione.

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della circolare.