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Con la circolare 14/D del 4 dicembre 2017 l’Agenzia delle Dogane fornisce aòlcuni chiarimenti sull’art. 23 del D.Lgs. n.504/95, a seguito della sua riformulazione ad opera della lett. e), comma 535, dell’art. 1 della legge 11.12.2016, n.232, ispirata a esigenze di rafforzamento del contrasto e prevenzione dell’evasione fiscale.

La norma attua inoltre quanto previsto dalla Direttiva 2008/118/CEE del Consiglio del 16.12.2008, che all’art. 16, par. 1, ha statuito che l’apertura e l’esercizio di un deposito fiscale sono subordinati ad autorizzazione, previa sussistenza delle condizioni individuate dallo Stato membro per impedire qualsiasi forma di abuso. Tale previsione comunitaria, già recepita nel nostro ordinamento dall’art. 5 del D.Lgs. n.504/95, viene implementata dall’art. 23 che fissa una serie di rigidi criteri, soggettivi ed oggettivi, per il rilascio dell’autorizzazione che vengono illustrate dalla circolare in commento.

Viene innanzitutto confermato il procedimento semplificato per gli impianti di produzione discendendo il loro riconoscimento quali depositi fiscali dalla fonte primaria in ragione dell’effettuazione di operazioni di fabbricazione, trasformazione o lavorazione di prodotti sottoposti ad accisa. Trattasi di impianti identificati dai peculiari cicli di lavorazione e processi industriali in essi eseguiti (raffinerie ed impianti petrolchimici), che comprendono in particolare le operazioni rientranti fra i “trattamenti definiti” previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, o dalla fabbricazione di determinati prodotti sottoposti ad accisa (altri stabilimenti di produzione). Gli altri stabilimenti di produzione di cui alla lett. a) sono qualificati come tali solo se effettivamente vengono ottenuti prodotti energetici per i quali è previsto uno specifico livello di accisa (art. 21, comma 2), od i restanti prodotti energetici (art. 21, comma 3) nonché ogni altro prodotto od idrocarburo (art. 21, commi 4 e 5) ove sottoposti a tassazione per equivalenza in relazione all’uso come carburanti per motore o combustibili per riscaldamento.

Laddove la gestione dell’impianto in regime di deposito fiscale ex comma 1 dell’art. 23 sia consentita per l’effettuazione di determinati produzioni, queste devono realmente caratterizzare l’attività svolta nello stesso.

E’ necessario, in via generale, accertare la rispondenza tra attività produttiva che abilita a richiedere la gestione dell’impianto in deposito fiscale ed operazioni realmente eseguite nel deposito autorizzato onde impedire, mediante un utilizzo distorto della disposizione in esame, condotte che mirano ad eludere l’applicazione delle norme più stringenti riservate ai depositi commerciali.

La mancanza o comunque l’esecuzione in via residuale di lavorazioni a fronte di una contestuale, prevalente, attività di detenzione e commercializzazione di prodotti energetici non utilizzati come materie prime comporta il venir meno dei caratteri di stabilimento di produzione (es. gli impianti di preparazione di emulsioni di cui all’art. 21-bis del D.Lgs. n. 504/95 o di additivi per prodotti energetici, produzioni di norma effettuate in regime di deposito fiscale, dove non si eseguono siffatte lavorazioni o si effettuano in via residuale rispetto ad altre movimentazioni e che opera, di fatto, come deposito commerciale di carburanti).

Parimenti non sono considerati stabilimenti di produzione gli impianti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa per i quali trova applicazione il D.M. n. 322/95 né possono essere qualificati come tali quelli nei quali l’attività produttiva è limitata ad operazioni nel corso delle quali si ottengono, in via accessoria, piccole quantità di prodotti energetici.

Al contrario, per i depositi commerciali di prodotti energetici la possibilità di istituire un deposito fiscale richiede l’adozione da parte dell’Ufficio delle dogane di un’espressa autorizzazione fondata sulla riscontrata esistenza di determinati presupposti e, per gli impianti al di sotto di una prefissata capacità di stoccaggio, anche di specifiche condizioni legittimanti. Relativamente ai depositi commerciali di GPL di capacità non inferiore a 400 metri cubi ed ai depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi (cosiddetti “depositi soprasoglia”), il comma 3 dell’art. 23 subordina l’autorizzazione a ricevere, detenere e spedire prodotti in sospensione da accisa alla sussistenza di effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto. Entrambe le categorie di depositi di stoccaggio sono state individuate quali infrastrutture energetiche strategiche dall’art. 57, comma 1, lett. d) e lett. e) del D.L. n. 5/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 35/2012.

Per i depositi commerciali di GPL di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi (cosiddetti “depositi sottosoglia”) la richiesta di gestione in regime di deposito fiscale comporta invece un esame su più ampia scala: oltre i presupposti delle necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto, occorre constatare che ricorra almeno una delle condizioni declinate dal comma 4 dell’art. 23.

In primo luogo, va verificato che la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo è funzionale all’esercizio dell’attività espletata dal deposito e trova rispondenza nell’operatività dello stesso che richiede la ricezione e spedizione dei prodotti in tale posizione fiscale.

Tra le innovazioni introdotte dal novellato art.23, figura un gruppo di disposizioni (commi da 6 a 11) dedicato alla puntualizzazione dei requisiti soggettivi che l’esercente deve possedere, la cui mancanza o perdita costituisce, rispettivamente, causa di diniego della richiesta di autorizzazione (depositi commerciali) o di licenza di esercizio (stabilimenti di produzione), di sospensione dell’istruttoria per il loro rilascio, di sospensione o di revoca del provvedimento autorizzativo emesso.

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della circolare.
La Circolare è disponibile al seguente  link