Con la Direttiva 2010/23/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 sono state apportate ulteriori modifiche alla Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in particolare per quanto concerne l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile con riferimento alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.A norma della direttiva 2006/112/CE del Consiglio infatti, i soggetti passivi che effettuano operazioni comportanti cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili sono tenuti a versare l’IVA. Tuttavia, nel caso delle operazioni transfrontaliere e in relazione ad alcuni settori nazionali ad alto rischio (es. costruzioni o rifiuti), è previsto che l’obbligo di versare l’IVA spetti al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi. Tenuto conto della gravità delle frodi in materia di IVA, il Consiglio ha dunque ritenuto opportuno che gli Stati membri venissero autorizzati, a titolo temporaneo, ad applicare un meccanismo in base al quale l’obbligo di versare l’IVA sia posto a carico del soggetto al quale sono trasferite le quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE e altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla stessa direttiva. L’introduzione di un meccanismo mirato a tali servizi che, secondo l’esperienza più recente, sono particolarmente esposti alle frodi, non dovrebbe influire negativamente sui principi fondamentali del regime dell’IVA, quali i pagamenti frazionati. Gli Stati membri devono inoltre redigere una relazione di valutazione sull’applicazione del meccanismo in modo da consentire una valutazione della sua efficacia, basata su criteri predefiniti. Tale valutazione deve indicare chiaramente il livello della frode prima e dopo l’applicazione del meccanismo ed eventuali conseguenti trasferimenti di attività fraudolente verso altri servizi, nonché i costi di adeguamento alla misura per i soggetti passivi.

Allegati: Consiglio d’ Europa – 2010 – Direttive – 23 – 16032010